Nel corso dei procedimenti di affidamento, di separazione e di divorzio, in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti possono sorgere delle difficoltà nell’individuare e distinguere le spese “ordinarie” (da ritenersi comprese nell’assegno di mantenimento) da quelle cosiddette “straordinarie” (da ritenersi extra assegno) e l’eventuale ripartizione in percentuale di esse tra i genitori.
La materia è spesso fonte di continui conflitti tra genitori e rappresenta una delle questioni più dibattute nelle aule dei Tribunali, sia in ordine alla loro precisa qualificazione che in ordine alla regolamentazione delle modalità di contribuzione di ciascun genitore.
Poiché il legislatore non ha fornito una specifica definizione di “spese ordinarie” e “spese straordinarie”, è stata spesso la giurisprudenza ad aver sopperito a detta “vuoto”, fornendo via via risposte adeguate ai casi concreti, seppur non sempre in maniera uniforme.
Allo scopo di arginare i frequenti conflitti fra i coniugi ed al fine di rendere più costante l’orientamento giurisprudenziale sull’argomento, alcuni Tribunali (tra cui quello di Firenze, Bergamo, Verona, Milano, Varese e di recente Torino), in collaborazione con Consigli dell’Ordine, associazioni ed esperti, hanno redatto dei Protocolli d’intesa destinati a fornire indirizzi più chiari nella qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie e per dettare delle linee guida in questa materia, che continua incessantemente ad essere oggetto di dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza: il tutto anche per deflazionare le liti in Tribunale.
Peraltro, qualora un Protocollo sia condiviso nel suo contenuto, nulla impedisce che venga adottato e seguito, o quantomeno, preso quale spunto, anche da soggetti fuori dal suo territorio di adozione.
Per alcune sue particolarità (soprattutto per l’esaustiva differenziazione tra spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo dei genitori e spese che non lo richiedono) offre spunti interessanti il Protocollo adottato dal Tribunale di Torino il 15/3/2016, di cui di seguito si evidenzieranno alcune particolarità.
Il Protocollo adottato dal Tribunale di Torino in accordo con il locale Consiglio dell’Ordine Avvocati, preliminarmente contiene l’individuazione dal punto di vista concettuale delle spese cosiddette ordinarie e di quelle straordinarie.
Vanno considerate spese ordinarie quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità e per requisito funzionale l’utilità e/o la necessarietà; dette spese, in quanto tali, devono considerarsi ricomprese nell’assegno di mantenimento come quantificato.
Il Protocollo, fornisce poi un’indicazione di massima delle spese ordinarie facendo degli esempi concreti (art. 1): “Salva diversa previsione” (dei genitori o del Tribunale n.d.r.), si considerano, pertanto, ricomprese nell’assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alla spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l’abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco”.
Vanno considerate invece spese straordinarie quelle connotate da imprevedibilità (ossia imprevedibilità per quanto concerne la loro sopravvenienza) e da indeterminabilità nel quantum (ossia nel loro importo) e che, in quanto tali, sono ‘fuori’ dall’assegno di mantenimento ed in aggiunta ad esso.
Il Protocollo di Torino, all’art. 2) chiarisce che per spese straordinarie “extra assegno” si intendono “quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: requisito temporale, l’occasionalità e/o la sporadicità, requisito quantitativo, la gravosità e requisito funzionale, la voluttuarietà”.
Le spese straordinarie – mediche, scolastiche ed extrascolastiche – che dovranno in ogni caso essere debitamente documentate, vengono inoltre (come solitamente accade) suddivise in spese che richiedono il preventivo assenso (accordo dei genitori), e spese che invece non lo richiedono.
Sotto questa voce, e relativamente alle spese straordinarie richiedenti il preventivo assenso, vi è l’introduzione di una novità: il silenzio assenso.
Facendo un esempio pratico, se il genitore che riceve la richiesta “a mezzo raccomandata, fax, email o altro mezzo” da parte dell’altro genitore, di sostenere una determinata spesa, se non la riscontra entro il termine di dieci giorni, “la spesa si intenderà come approvata” (art. 3).
L’art. 5) del Protocollo, suggerisce in maniera molto dettagliata le seguenti linee guida per singole voci di spesa extra-assegno:
– spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da Istituti ed Università Pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamento trasporto pubblico;
– spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da Istituti privati;
b) tasse universitarie delle Università Private e Università Pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
– spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all’anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordi; spese per la patente;
– spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all’anno;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l’acquisto di mezzi di locomozione;
– spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori; altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Per quanto concerne il criterio di suddivisione delle spese extra assegno, il Protocollo statuisce il normale principio di proporzionalità previsto dall’art. 155 c.c.; ne discende che dette spese possono essere ripartite tra i genitori in misura diversa tra di loro (art. 6).
Per evitare che il genitore collocatario debba anticipare per intero somme cospicue, il Protocollo suggerisce, per capitoli di spese superiori a 500,00 €, di indicare un termine precedente all’esborso, affinché i genitori possano mettere a disposizione la somma necessaria.
Inoltre i conteggi dovranno essere effettuati con cadenza mensile; il genitore che anticipa le spese, è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all’altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborsi entro 15 giorni dalla richiesta (art. 7).
Merita inoltre essere segnalata l’ultima previsione contenuta nel Protocollo in esame secondo cui «il grave e reiterato inadempimento [di un genitore verso l’altro nel rimborso delle spese straordinarie n.d.r.] sarà valutato dal giudice al fine della rideterminazione dell’assegno mensile comprensivo anche delle spese straordinarie calcolate forfetariamente».
Avv. Marco Biava dello Studio Legale Biava