Ogni separazione ha vita a sé. Spesso conflittuale, a volte pacifica, quasi sempre dolorosa, a seconda dei sentimenti nutriti dai protagonisti della vicenda, coniugi o conviventi che siano.
Tutte le separazioni però, quando coinvolgono uno o più figli minori, soprattutto con riguardo agli aspetti economici, presentano difficoltà di ordine pratico di non poco conto.
Prendiamo, ad esempio, la questione delle spese straordinarie, ovverosia quelle che esulano dal mantenimento ordinario.
Anche se messe nero su bianco, ripartite in quote percentuali tra i genitori (generalmente al 50% ciascuno), questi si trovano spesso in difficoltà a gestirsi autonomamente. Come nel caso delle voci specificamente non ricomprese nell’accordo; peggio ancora quando la diatriba riguarda gli assegni familiari.
Ma allora come ci si comporta?
La legge, come sappiamo, riferisce all’art. 337 bis e segg. cc., i criteri per determinare correttamente l’assegno di mantenimento ordinario (da intendersi a copertura di vitto, utenze, abbigliamento ordinario, farmaci da banco), ma nulla più. La giurisprudenza, è più volte intervenuta, nel corso degli anni, a chiarire la natura delle spese straordinarie, ponendo l’accento sulla occasionalità, sporadicità (requisito temporale), o sulla gravosità (requisito quantitativo) o voluttuarietà (funzionale) delle stesse.
A fornire, in concreto, un elenco più o meno dettagliato dei costi esulanti dall’assegno ordinario sono stati i protocolli diffusi da molti Tribunali italiani, nel precipuo intento di prevenire, a monte, l’insorgere delle liti ed, al contempo, individuare una prassi condivisa anche fra magistrati ed avvocati, in modo da orientare le loro richieste e provvedimenti alla pressi del Tribunale di riferimento.
Prassi, per l’appunto, rimasta circoscritta al Tribunale di riferimento. Non a caso, a noi avvocati è capitato di vedere alcune voci (esemplificativa, la ricarica del cellulare) ricomprese, da alcuni protocolli, tra le spese ordinarie (Protocollo Roma) e da altri tra le straordinarie, senza una linea di coerenza ed omogeneità.
Ecco che il 14 novembre 2017 la Corte di Appello di Milano, il Tribunale di Milano, il Consiglio dell’Ordine Milano e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano hanno sottoscritto le “Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” (All.).
Dette linee guida, che qui si commentano, hanno certamente il pregio di rappresentare una prassi condivisa, applicabile all’intera Corte di Appello di Milano – da Sondrio a Milano, da Monza a Pavia – non territorialmente limitata ad un singolo Tribunale come negli altri protocolli già esistenti. A ciò si aggiunga il fatto che, in esse, è riportata un’elencazione più dettagliata delle spese straordinarie ed agevolata, in concreto, la modalità di approvazione e conguaglio tra genitori.
In primis, si specifica la sorte “indipendente” degli assegni familiari: devono essere corrisposti al genitore collocatario dei figli (in regime di affido condiviso), anche se erogati dal datore di lavoro dell’altro genitore. Salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale, in pratica, detti assegni rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento; al contempo, non dovranno ripartirsi in quote tra genitori, alla stregua delle spese straordinarie.
Si precisa, inoltre, il sistema per pretendere il conguaglio: entro 30 giorni dall’effettuazione della spesa “il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all’altro genitore la documentazione comprovante l’esborso sostenuto e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
Da ultimo, le linee guida pongono fine all’annoso “empasse”, che si viene a creare quando un genitore decide deliberatamente di ignorare la richiesta dell’altro: “a fronte di una richiesta scritta di un genitore – si legge – l’altro dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, nell’immediatezza della richiesta o nel termine massimo (10 gg.). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”. In pratica, avremo un “silenzio assenso”.
In via residuale, laddove le Linee guida non fossero sufficienti a prevenire la controversia, il genitore anticipatario della spesa straordinaria, divenendo creditore di una determinata somma nei confronti dell’altro, potrà sempre ricorrere alla tutela monitoria, chiedendo e ottenendo, per il tramite di legale di fiducia, un decreto ingiuntivo.
Purché ovviamente il credito sia fondato su prova scritta.
Ricordatevi, quindi, di conservare fatture e scontrini!
Avv. Viola Piacentini