16 Gennaio 2019

L’infedeltà può avere un peso nelle cause di separazione

Il tradimento, è ancora la principale goccia che fa traboccare il vaso, il primo motivo che porta alla rottura della relazione. Ma quanto pesa, il tradimento, sul piano legale? Se dimostrato, può ancora essere utilizzato per dare scacco matto all’ex coniuge sul piano economico o per i diritti sui figli? E infine: nel mondo social in cui viviamo, quali sono le prove utilizzabili in giudizio e quali no? Abbiamo chiesto a uno studio legale di spiegarci come stanno le cose. Possiamo intanto sintetizzare così: il tradimento pesa eccome nella separazione. Bisogna però non solo produrre prove inconfutabili, ma anche dimostrare che quell’infedeltà è stata la causa e non la conseguenza della crisi matrimoniale. Ecco come e perché:

Niente più assegno?

Il tradimento può legittimare il coniuge tradito a chiedere una separazione giudiziale con richiesta di “addebito”. E il coniuge che riesce a dimostrare in giudizio, attraverso i mezzi di prova, l’altrui infedeltà, non è tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento:  il coniuge a cui è stata addebitata la separazione perde infatti il diritto a percepire l’assegno di mantenimento  (ma attenzione: ai sensi del terzo comma dell’art. 156 c.c. resta fermo l’obbligo di corrispondere gli alimenti laddove ne sussistono i presupposti di tipo economico).

Eredità e pensione

L’addebito della separazione comporta per il coniuge infedele anche la perdita della qualità di erede del coniuge deceduto. Ma, se era beneficiario di un assegno alimentare a norma dell’art. 156 comma 3, il beneficiario di tale assegno conserva comunque il diritto a percepire un assegno vitalizio. L’’addebito della separazione ha rilevanza anche ai fini pensionistici in quanto fa perdere il diritto a percepire la pensione di reversibilità del coniuge deceduto e le altre indennità. Anche in questo caso, se il coniuge infedele percepiva un assegno alimentare conserva il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge deceduto e il diritto alle altre indennità.

Spese legali e risarcimento

Altra conseguenza economica importante è che il coniuge a cui è stata addebitata la separazione viene condannato al pagamento delle spese legali del giudizio. Inoltre, la separazione con “addebito” per infedeltà coniugale può giustificare altresì una richiesta di risarcimento dei danni subiti dal coniuge tradito. Infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di riconoscere in alcune pronunce il diritto al risarcimento dei danni al coniuge tradito partendo dal presupposto che la violazione degli obblighi coniugali è idonea ad integrare un vero e proprio illecito civile, vista la natura giuridica oltre che morale dell’obbligo di fedeltà, così come si ricava dagli artt. 143 e 160 c.c. Pertanto, oltre alle ricadute su mantenimento, eredità, pensione e spese legali è possibile, laddove richiesto dal coniuge tradito, anche una condanna del coniuge infedele al risarcimento dei danni se risulta provata oltre alla violazione del dovere coniugale, la sussistenza del danno ingiusto e la prova del nesso causale tra la violazione commessa e il danno procurato. Danno che può essere di tipo biologico, se ha arrecato un danno alla salute del coniuge tradito, o anche di tipo morale per lesione della dignità personale. Naturalmente queste voci di danno vanno documentate e provate. Quanto ai  riflessi sull’affidamento dei figli  il tradimento, in linea di massima, non ha rilevanza salvo situazioni particolari.

E se il coniuge tradito ha provocato l’infedeltà?

Non sempre il tradimento è idoneo al fine di un “addebito” della separazione. Prima di tutto bisogna accertare se la relazione extraconiugale abbia assunto efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale. In poche parole, bisogna accertare se la coppia era in crisi già prima della relazione extraconiugale  e nata dunque per altre ragioni, oppure se è stata la causa principale e determinante della crisi di coppia. Se vi erano altre cause o situazioni che hanno messo in crisi la coppia, il tradimento può essere considerato come una conseguenza di un legame già compromesso in maniera irreparabile.

Tra le cause che possono determinare una crisi di coppia vi può essere anche l’assenza di rapporti intimi con il coniuge . In questo scenario il tradimento potrebbe non essere considerato come la causa determinante della crisi coniugale e quindi potrebbe portare il giudice ad escludere l’addebito, laddove richiesto dall’altro coniuge. Anche la violenza fisica e psichica  potrebbero essere alla base di un tradimento ed anche in questo caso il tradimento potrebbe non essere considerato la causa scatenante e principale della crisi coniugale ma, al contrario, la violenza. Le stesse considerazioni possono essere fatte se uno dei coniugi ha un atteggiamento denigratorio nei confronti dell’altro coniuge. In tutti questi casi, entrambi i coniugi potrebbero essere considerati responsabili della crisi coniugale.

Le prove che contano

Le prove inconfutabili nel processo civile sono le scritture private, gli atti pubblici, la testimonianza, la confessione ed il giuramento. Questi mezzi di prova sono idonei a dimostrare il tradimento del coniuge. È’ possibile tuttavia dimostrare il tradimento anche mediante altri mezzi di prova che potremmo qualificare “atipica” quali ad esempio l’e-mail, le fotografie, gli sms e le chat.

Generalmente le fotografie, comprese quelle tratte dai social network, gli sms e le chat vengono prodotti in giudizio in copia, cioè stampati dai supporti a video (computer e cellulare) e finiscono, pertanto, per essere considerati dalla giurisprudenza delle semplici “riproduzioni meccaniche”. Le riproduzioni meccaniche possono infatti essere oggetto di contestazione da parte di colui contro cui sono prodotte, perché non attendibili o genuine, ed in tale caso perdono il valore di prova. La contestazione ovviamente non deve essere generica ma motivata. È possibile ricorrere  all’ausilio della testimonianza di una persona che ha assistito ai fatti per dimostrarne il contenuto e le circostanze a cui fanno riferimento le riproduzioni meccaniche. In questo modo il mezzo di prova tipico, costituito dalla testimonianza (o anche da altro mezzo di prova), finisce per coprire il vuoto lasciato a seguito della contestazione. Lo stesso vale per la mail che può essere oggetto di contestazione, purché non generica. È’ possibile dunque produrre fotografie in un giudizio di separazione senza che sia necessario che le foto siano state fatte da un investigatore privato, resta comunque la possibilità che il loro valore probatorio sia contestato dal coniuge ritratto nella foto.  Per quanto riguarda il mantenimento, bisogna dare conto di una nuova fattispecie di reato recentemente introdotta nel codice penale. Infatti, dal 6 aprile 2018 è in vigore la disposizione introdotta con il decreto legislativo n. 21/2018, attuativo della legge 103/2017, che ha inserito nel codice penale l’art. 570 bis.

Tale disposizione, rubricata come “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, stabilisce che: “Le  pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge obbligato alla corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero se vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. La disposizione, dunque, amplia i casi di applicazione delle pene previste dall’art. 570 c.p. Questa norma prevedeva, infatti, l’applicazione della pena della reclusione fino ad un anno o della multa da euro 103 ad euro 1032 solamente a “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale”. Il secondo comma dell’art. 570 prevedeva, inoltre, l’applicazione congiunta di queste pene a chi

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Dunque, con il nuovo art. 570 bis c.p., le pene della reclusione fino ad un anno o della multa fino a 1032 euro si possono applicare altresì al coniuge che si sottrae all’obbligo di pagamento di ogni tipologia di assegno dovuta in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di nullità del matrimonio ovvero di violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

L’aggravamento delle pene, prevista dal legislatore per garantire maggiore tutela al beneficiario dell’assegno di mantenimento, avrà delle ripercussioni importanti sugli obbligati al pagamento.

Avv. Nastassia Malvina Imperiale

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L’infedeltà può avere un peso in un procedimento legale contro l’ex coniuge solo se si dimostra che è stata la causa e non la conseguenza della crisi
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