3 Luglio 2019

LA RESPONSABILITA’ DEI GENITORI VERSO I FIGLI

LIBERTA’ EDUCATIVA VS AUTODETERMINAZIONE DEI MINORI

Dalla potestà alla responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale, entrata nel nostro ordinamento tramite la legge n. 219 del 10 dicembre 2012 ed il decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013, ha soppiantato il sorpassato concetto di potestà genitoriale ed ha portato a compimento la ridefinizione dei rapporti tra genitori e figli: si è assistito alla riduzione dei poteri, un tempo illimitati, dei genitori, e, in proporzione, all’aumento dell’area di autodeterminazione dei figli e del valore attribuito alle loro volontà.

La posizione dei figli posta in risalto

Oggi, un risalto davvero maggiore, rispetto al passato, viene dato alla posizione ed agli interessi della prole, poichè, ad esempio:

  • i genitori debbono esercitare la responsabilità genitoriale tenendo conto “delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio ” (così l’art. 316, comma 1 cod. civ.);
  • è stato aggiunto, ai doveri già conosciuti di mantenimento, istruzione ed educazione, il dovere di assistere moralmente il figlio, mentre precedentemente l’assistenza morale era prevista solo tra coniugi e non verso i figli (art. 315 bis cod. civ.);
  • il riconoscimento del figlio naturale da parte del genitore non è possibile senza il consenso del minore che abbia compiuto quattordici anni (art. 250 cod. civ.);
  • è stata abbassata l’età a partire dalla quale il minore può essere ascoltato dal giudice, dai quattordici anni della versione precedente agli attuali dodici anni e anche di età inferiore se il minore sia capace di discernimento,  quando uno dei genitori faccia ricorso al tribunale nel caso di contrasto su questioni di particolare importanza riguardanti la prole (così l’art. 316, comma 3 cod. civ.).

La responsabilità genitoriale e l’autodeterminazione del figlio

La nuova responsabilità genitoriale lascia spazio all’autodeterminazione dei figli minori e la valorizza, anche a scapito, talvolta, della libertà educativa dei genitori: a mano a mano che il figlio cessa di essere oggetto di protezione, diventa soggetto protagonista di scelte autonome, cui corrisponde una responsabilità connessa alla scelta.

La libertà religiosa del minore

A questo proposito, si pensi alla libertà religiosa del minore, che configura naturalmente un limite alla libertà educativa dei genitori, la quale si esplica anche in campo religioso.
L’art. 1 della legge n. 281 del 1986 riconosce al minore stesso il diritto di scegliere personalmente, al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria superiore, se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, così escludendo esplicitamente la necessità ed il rilievo della volontà dei genitori a riguardo.

Prendendo spunto da tale dato normativo, se si volesse individuare un’età a partire dalla quale le decisioni del minore in materia religiosa non possono più essere messe in discussione dai genitori, essa potrebbe essere fissata nei quattordici anni, ovvero l’età in cui normalmente ci si iscrive alla scuola superiore.
Ma la libertà di educazione religiosa dei genitori trova un limite insuperabile anche nella protezione del minore da pregiudizi irreparabili, ciò che ha condotto, in numerosi casi, a provvedimenti di limitazione o di decadenza dalla responsabilità genitoriale, con divieto per il genitore, ad esempio, di condurre il figlio con sè alle manifestazioni e riunioni della propria fede, come è evidente, ad esempio, nelle sentenze della Cassazione n. 12954 del 24.05.2018 e n. 24683 del 4.11.2013.

La libertà del minore in relazione alle cure mediche

Appare necessario, oggi, riconoscere al minore che sia capace di discernimento il diritto ad esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari che lo riguardino , o almeno a vedere tenuta in considerazione la propria volontà rispetto ad essi, come del resto è raccomandato anche dall’art. 6, comma 2, della Convenzione di Oviedo del 1997 sui diritti dell’uomo e la biomedicina.

Invero, negare questa possibilità al minore, specialmente quando questi sia vicino alla maggiore età, porterebbe ad un assurdo: il minore verrebbe privato di diritti personalissimi per la sola considerazione del dato formale rappresentato dalla minore età, mentre, ad esempio, un soggetto maggiorenne ma sottoposto ad amministrazione di sostegno potrebbe esercitare una maggiore autodeterminazione.

Il problema riguarda semmai, l’accertamento da parte dell’operatore sanitario della maturità di giudizio del minore , necessario per informarlo delle sue condizioni di salute ed acquisirne le relative determinazioni, il quale non ha parametri certi, se viene meno il parametro costituito dalla maggiore età.

Difatti, sono davvero poche le ipotesi che, nel nostro ordinamento, espressamente prevedono un certo grado di autodeterminazione del minore in campo sanitario, e tra queste si ricordano:

  • la legge n. 194 del 22 maggio 1978, in materia di interruzione volontaria della gravidanza, che prevede la possibilità per la donna minore di età di rivolgersi ai consultori familiari e alle strutture sanitarie per ottenere la somministrazione di farmaci, ed inoltre, dopo avere ribadito che, per l’aborto della minorenne, occorre l’assenso di chi esercita sulla stessa la responsabilità genitoriale, precisa che nei primi novanta giorni di gestazione, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione degli esercenti la responsabilità genitoriale, oppure questi, interpellati, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi , il consultorio o la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia possono rivolgersi al giudice tutelare, il quale, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli dall’istante, può autorizzare la ragazza a decidere l’interruzione della gravidanza;
  • il d.p.r. n. 309 del 9 ottobre 1990, il quale legittima il minore che faccia uso di sostanze stupefacenti a richiedere personalmente al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo;
  • il d.lgs. n. 211 del 24 giugno 2003, che subordina la sperimentazione clinica sul minore al consenso dei genitori, il quale deve comunque rispecchiare la volontà del figlio.

La necessità di bilanciare responsabilità genitoriale e autodeterminazione dei figli, caso per caso

La necessità di tenere in considerazione sia la responsabilità dei genitori, sia la posizione e la volontà dei figli, rende necessario per i genitori, gli avvocati ed i giudici comprendere, caso per caso, la capacità di discernimento dei minori, e bilanciare le esigenze educative sottese alla responsabilità genitoriale e le volontà dei minori, evitando sia la superata idea di soggezione assoluta dei figli ai genitori sia una scelta incondizionata a favore dell’autodeterminazione dei figli, cercando di mantenere sempre l’obiettivo sull’interesse del minore, in una logica che non può definirsi se non come una logica del caso concreto.

 

Avv. Irene Margherita Gonnelli

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Il problema riguarda semmai, l’accertamento da parte dell’operatore sanitario della maturità di giudizio del minore , necessario per informarlo delle sue condizioni di salute ed acquisirne le relative determinazioni, il quale non ha parametri certi, se viene meno il parametro costituito dalla maggiore età.
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