ISEE Genitore non Convivente
L'ISEE genitore non convivente disciplina l'integrazione del reddito del genitore esterno al nucleo familiare nel calcolo dell'indicatore per le prestazioni rivolte ai figli minori.
Definizione di ISEE Genitore non Convivente
L'ISEE del genitore non convivente è una particolare modalità di calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente che si applica quando un genitore non risiede nello stesso nucleo familiare del figlio minorenne. In assenza di provvedimenti formali di separazione o divorzio, o in specifiche condizioni di legge, i redditi e i patrimoni del genitore non convivente vengono aggregati al nucleo del figlio attraverso la cosiddetta componente aggiuntiva.
Contesto e importanza per i genitori single
Nel contesto della genitorialità single, questo strumento è fondamentale per determinare le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni come bonus nido o mense scolastiche. Se i genitori non sono coniugati e non convivono, il genitore non convivente è considerato 'attratto' nel nucleo-familiare/glossario/nucleo-familiare del figlio, a meno che non sia separato legalmente, divorziato, sposato con un'altra persona o abbia figli con un altro partner. In questi ultimi casi, il calcolo della componente aggiuntiva segue regole specifiche che tengono conto dei nuovi oneri familiari.
Quando non si applica la componente aggiuntiva
La normativa prevede che il genitore non convivente non venga aggregato se è tenuto a versare un assegno di mantenimento stabilito dal giudice o se è stato escluso dalla potestà sui figli. È importante consultare un CAF o un professionista per verificare se il proprio stato civile e i provvedimenti del tribunale permettano di richiedere l'ISEE minorenni senza l'apporto economico del genitore esterno, facilitando l'accesso sussidi come l'assegno-unico/glossario/assegno-unico.