Dopo la separazione dove vivrà il figlio?

ordinanza Suprema Corte di Cassazione, sez. VI^-1 spiegata dall'avv. Luigi Romano

<p>Non basta la volont&agrave; del figlio &ldquo;<em>di stare con la mamma</em>&rdquo; per determinare il genitore presso il quale sar&agrave; disposto il suo collocamento abitativo. A dirlo &egrave; la <strong>Suprema Corte di Cassazione</strong>, <strong>sez. VI^-1</strong>, con ordinanza del 5 luglio 2016 n&deg;23324, pubblicata il 16 novembre 2016.</p> <p>La vicenda trae origine da una &ldquo;classica&rdquo; separazione all&rsquo;italiana. Una giovane coppia si sposa e ha un <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="figlio" data-wpil-keyword-link="linked">figlio</a>. Dopo poco i litigi aumentano sino a portare ad una situazione di inconciliabile conflitto, che sfocia a sua volta in un giudizio di separazione. Il conflitto travolge anche il figlio, conteso dai due <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/" target="blank" rel="noopener" title="genitori" data-wpil-keyword-link="linked">genitori</a> che ne chiedono il collocamento presso di loro.</p> <p>Il giudice, investito della causa, dispone una consulenza tecnica, al fine di verificare la capacit&agrave; genitoriale dei coniugi e la volont&agrave; del bambino. In quella sede, il bambino, ascoltato da un&rsquo;esperta psicologa, manifesta senza esitazione la volont&agrave; di rimanere con la <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/327-la-lettera-di-un-madre-separata-alla-figlia/" target="blank" rel="noopener" title="madre" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="144">madre</a>. Ad avviso dell&rsquo;esperta, tuttavia, sarebbe opportuno procedere al collocamento del minore presso il padre, una volta terminato l&rsquo;anno scolastico. Tale trasferimento, infatti, appariva necessario per garantire &ldquo;<em>un suo equilibrato sviluppo, ovvero per allentare il rapporto &lsquo;quasi simbiotico e di eccessiva dipendenza&rsquo;</em> <em>che lo lega alla madre e per evitare un diradamento degli incontri con il padre in un momento in cui ha invece bisogno di rafforzare il rapporto con tale figura genitoriale</em>&rdquo;.</p> <p>Il giudice di primo grado, seguendo il parere dell&rsquo;esperta, decide pertanto di disporre l&rsquo;affidamento congiunto del minore e la sua collocazione presso il padre una volta terminato l&rsquo;anno scolastico in corso.</p> <p>La madre decide allora di presentare appello avverso la sentenza, ritenendo necessario procedere al collocamento presso di lei del figlio anche alla luce dell&rsquo;avvenuto trasferimento per motivi di lavoro del padre a <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/event?locationName=Roma&region=Lazio&address=Roma&city=Roma&category=experience&range=25&province=Citt%C3%A0+metropolitana+di+Roma+Capitale&provinceCode=RM" target="blank" rel="noopener nofollow" title="Roma" data-wpil-keyword-link="linked">Roma</a> &ndash; lontano dai parenti, dalla scuola e dagli amichetti del figlio &ndash; chiedendo di procedere nuovamente all&rsquo;audizione del figlio.</p> <p><strong>La Corte d&rsquo;Appello</strong>, tuttavia, non accoglie le doglianze della <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/ho-tradito-mia-moglie/" target="blank" rel="noopener" title="moglie" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="80">moglie</a>, respingendo la sua impugnazione.</p> <p>Presentano allora ricorso per Cassazione avverso il provvedimento tanto il padre quanto la madre, il primo al fine di ottenere l&rsquo;affidamento esclusivo del <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/232-lettera-a-mio-figlio/" target="blank" rel="noopener" title="figlio" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="281">figlio</a> e l&rsquo;esonero dall&rsquo;obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, la seconda al fine di ottenere il suo collocamento presso di lei nonch&eacute; l&rsquo;aumento della cifra disposta per il suo mantenimento.</p> <p>In particolare, la giovane madre si duole del fatto che i giudici di merito non avrebbero dato il giusto rilievo alla volont&agrave; manifestata dal figlio durante la C.T.U. di primo grado di restare a vivere con la madre, illegittimamente negando il suo ascolto diretto nel giudizio d&rsquo;Appello, senza tenere in debito conto il sopravvenuto trasferimento del padre a Roma.</p> <p>Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, l&rsquo;operato dei giudici di I^ e II^ grado &egrave; esente da censure alla luce delle seguenti condivisibili osservazioni:</p> <p>il sopravvenuto trasferimento per lavoro del padre &egrave; circostanza inidonea ad incidere di per s&eacute; sul regime di affidamento del minore, assumendo &ldquo;&hellip;<em>rilievo solo con riguardo alle modalit&agrave; di collocazione abitativa del minore e di sua frequentazione con il coniuge non collocatario</em>&rdquo;, con conseguente non necessariet&agrave; di una nuova audizione del minore;</p> <p>la sentenza impugnata aveva dato atto del desiderio espresso dal figlio di restare a vivere con la madre, condividendo tuttavia la necessit&agrave;, evidenziata nella C.T.U., di disporre il collocamento dello stesso presso il padre <em>&ldquo;&hellip;al</em> <em>fine di garantire un suo equilibrato sviluppo, ovvero per allentare il rapporto &lsquo;quasi simbiotico e di eccessiva dipendenza&rsquo; che lo lega alla madre e per evitare il diradamento degli incontri con il padre in un momento in cui ha invece bisogno di rafforzare ed identificare il rapporto con tale figura genitoriale</em>&rdquo;;</p> <p>conseguentemente ben avevano fatto <strong>il Tribunale</strong> e la <strong>Corte d&rsquo;Appello </strong>a ritenere che la volont&agrave; espressa dal bambino non corrispondesse al suo vero interesse e che, conseguentemente, il collocamento del bambino presso la madre avrebbe determinato un ulteriore deterioramento dei rapporti con il padre, ponendosi in contrasto con <strong>il principio di bigenitorialit&agrave;</strong>.</p> <p>Dalla sentenza in esame &egrave; possibile trarre un&rsquo;importante conclusione, in linea con le principali convenzioni europee ed internazionali a tutela del superiore interesse del minore. Il giudice ha l&rsquo;obbligo s&igrave; di procedere all&rsquo;ascolto del minore. Tale obbligo tuttavia non &egrave; assoluto, potendosi escludere lo stesso esclusivamente sulla base della sua et&agrave;, della sua maturit&agrave; e del pregiudizio che ne possa derivare. La volont&agrave; che il bambino esprime, per&ograve;, non pu&ograve; considerarsi vincolante in termini assoluti per il giudice. Quando, infatti, il giudice ritiene che questa contrasti con il suo superiore interesse, egli &egrave; e deve essere libero di decidere ci&ograve; che ritiene maggiormente confacente al suo superiore interesse, debitamente motivando nel provvedimento tale sua convinzione.</p> <p>Avvocato Luigi Romano dello&nbsp;<a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/">Studio Martignetti &ndash; Romano</a>&nbsp;</p>