Il riconoscimento del figlio biologico

<p><br /><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/PADREGENGLE.png" width="600" height="442" /></p> <p>Sempre pi&ugrave; spesso i nostri Tribunali sono chiamati a pronunciarsi sul riconoscimento dello status di figlio, in particolare nei confronti del padre biologico.</p> <p>Al fine di comprendere meglio la questione &egrave; necessario preliminarmente ripercorrere la<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>disciplina relativa allo stato di figlio</strong>, contenuta nel Libro I, Titolo VII, del codice civile, distinguendo a seconda che si parli di figlio nato dentro o fuori dal matrimonio noti un tempo come figli legittimi e figli naturali.</p> <p>Partendo proprio dai<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>figli nati da genitori coniugati</strong>, l&rsquo;art. 231 c.c. prevede come regola generale che &ldquo;<em>Il marito &egrave; padre del <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/232-lettera-a-mio-figlio/" target="blank" rel="noopener" title="figlio" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="284">figlio</a> concepito o nato durante il matrimonio</em>&rdquo;.</p> <p>Al fine di superare detta presunzione gli articoli 243 bis e ss. c.c. disciplinano il c.d.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>disconoscimento di paternit&agrave;</strong>, mediante il quale il marito, la <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/327-la-lettera-di-un-madre-separata-alla-figlia/" target="blank" rel="noopener" title="madre" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="145">madre</a> e il figlio possono provare che non sussista il rapporto di filiazione.</p> <p>Per quanto concerne invece i<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="figli" data-wpil-keyword-link="linked">figli</a> nati fuori dal matrimonio</strong>, gli artt. 250 e ss. c.c. prevedono la possibilit&agrave; per i due <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/" target="blank" rel="noopener" title="genitori" data-wpil-keyword-link="linked">genitori</a> di procedere, congiuntamente o separatamente, al<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>riconoscimento</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>all&rsquo;atto di nascita o successivamente, mediante dichiarazione dinnanzi all&rsquo;ufficiale dello stato civile.</p> <p>Detta dichiarazione pu&ograve; essere, tuttavia, impugnata per difetto di veridicit&agrave; ai sensi degli articoli 263 c.c. e seguenti. Legittimati all&rsquo;<strong>impugnazione</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>saranno l&rsquo;autore stesso del riconoscimento, colui che &egrave; stato riconosciuto o chiunque altro vi abbia interesse. L&rsquo;azione &egrave; imprescrittibile solo riguardo al figlio, dovendo di contro essere esercitata entro i termini stringenti di cui all&rsquo;art. 263 c.c., da parte degli altri soggetti.</p> <p>La<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>dichiarazione di paternit&agrave; o maternit&agrave;</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>pu&ograve; inoltre avvenire giudizialmente ai sensi degli articoli 269 c.c. e ss. su domanda dello stesso figlio o dalla madre, se minore di 14 anni, o ancora dal tutore, qualora il figlio sia interdetto, previa autorizzazione da parte del giudice tutelare.</p> <p>Proprio la mancanza di termini prescrizionali per la dichiarazione giudiziale di paternit&agrave; e maternit&agrave; su domanda del figlio sono stati oggetto di una recentissima pronuncia della Suprema Corte sez. I^, sentenza del 29 novembre 2016, n&deg;24292.</p> <p>La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un padre biologico avverso la sentenza con cui la Corte d&rsquo;appello di <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/event?locationName=Torino&region=Piemonte&address=Torino&city=Torino&category=experience&range=25&province=Citt%C3%A0+Metropolitana+di+Torino&provinceCode=TO" target="blank" rel="noopener nofollow" title="Torino" data-wpil-keyword-link="linked">Torino</a> aveva accolto la domanda della&nbsp;figlia&nbsp;di veder dichiarata la sua paternit&agrave;, nonostante fossero decorsi oltre 40 anni dal momento in cui la stessa era venuta a conoscenza della vera identit&agrave; del padre, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimit&agrave; costituzionale dell&rsquo;art. 270 c.c. proposta dal padre.</p> <p>Nella specie, il padre lamentava l&rsquo;incostituzionalit&agrave; dell&rsquo;art. 270 c.c. a causa della mancata previsione di un termine prescrizionale per l&rsquo;esercizio della relativa azione da parte della figlia. Ad avviso del padre, infatti, permettere ad una persona, che conosce da 40 anni la vera identit&agrave; del padre naturale e che ha vissuto tutta la vita chiamando padre il marito della madre, avrebbe comportato il sacrificio ingiustificato del &ldquo;&hellip;<em>diritto del presunto padre alla stabilit&agrave; dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo&hellip;</em>&rdquo; imponendogli cos&igrave; &ldquo;&hellip;<em>un accertamento coattivo del rapporto di filiazione che l&rsquo;interessata avrebbe potuto richiedere decenni prima</em>&rdquo;.</p> <p>La Corte, tuttavia, conferma la sentenza impugnata ritenendo prevalente il<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>diritto della figlia alla c.d. &ldquo;verit&agrave; biologica&rdquo; della procreazione</strong>, che costituisce una delle componenti pi&ugrave; importanti del<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>diritto all&rsquo;identit&agrave; personale</strong>, diritto inviolabile della persona tutelato tanto dall&rsquo;art. 2 della Costituzione quanto dall&rsquo;art. 8 CEDU. Ad avviso della Corte, infatti,conoscere la vera identit&agrave; dei propri genitori biologici &egrave; &ldquo;<em>una componente essenziale dell&rsquo;interesse della persona che si traduce nella esigenza di garantire ad essa il diritto alla propria identit&agrave; e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico</em>&rdquo;. &nbsp;Corte cost. n. 7/2012, n. 322/2011, n. 216 e 112/1997.</p> <p>Ad avviso della<strong> Corte</strong>, inoltre, la<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>decisione di introdurre un termine di prescrizione<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>o di decadenza per la dichiarazione di paternit&agrave; non potrebbe essere assunta da un Tribunale,<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>spettando unicamente al Legislatore.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Avvocato Luigi Romano dello <a href="http://www.studiolegalemartignetti.it">Studio Martignetti &ndash; Romano&nbsp;</a></p>