Due bimbi e due padri. Sentenza storica della Corte d’Appello di Trento

<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/sentenzaditrento.jpeg" alt="" width="900" height="635" /></p> <p>All&rsquo;indomani della <a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/wp-content/uploads/2017/03/Legge-20-maggio-2016-n%C2%B076.pdf">legge n&deg;76/2016, c.d. legge Cirinn&agrave;</a>, che per la prima volta ha riconosciuto e disciplinato la tutela nel nostro ordinamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, ad accendere il dibattito tra sostenitori della famiglia tradizionale e quelli della &ldquo;gender-equality&rdquo; &egrave; intervenuta una rivoluzionaria pronuncia della Corte d&rsquo;Appello di Trento che ha accolto la domanda di una coppia sposata all&rsquo;estero, che aveva avuto un figlio ricorrendo alla pratica del c.d. &ldquo;utero in affitto&rdquo;, al fine di veder riconosciuto anche in Italia il rapporto di filiazione con ambedue i padri, a prescindere dalla sussistenza di una relazione genetica con entrambi.</p> <p>La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due uomini di nazionalit&agrave; italiana, legalmente sposati negli Stati Uniti, avverso il <u>rifiuto opposto dall&rsquo;Ufficiale di stato civile di un comune italiano alla <strong>trascrizione</strong> della sentenza con cui una corte statunitense aveva accertato l&rsquo;esistenza del loro rapporto genitoriale con un figlio</u> avuto ricorrente alla pratica della procreazione medicalmente assistita, prescindendo dalla mancanza di legami genetici con uno dei due padri.</p> <p>A sostegno della propria richiesta la coppia affermava:</p> <ul> <li>di aver fatto legittimamente ricorso alla procreazione medicalmente assistita in uno Stato che non poneva, diversamente che in Italia, restrizioni sulla base del genere;</li> <li>che, in applicazione della legge del luogo di nascita dei due gemelli, era stato originariamente riconosciuto quale unico <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="genitore" data-wpil-keyword-link="linked">genitore</a> il padre che aveva donato il proprio seme non anche la madre gestante e, in un secondo momento anche il padre non biologico;</li> <li>che ambedue i genitori avevano assunto sin da subito il ruolo di padre e come tali erano riconosciuti dai bambini e dalla cerchia di amici, familiari e colleghi;</li> <li>che, pertanto, la trascrizione della sentenza straniera, tutelando il diritto dei minori alla bigenitorialit&agrave;, non poteva essere negata, non sussistendo alcun conflitto con l&rsquo;ordine pubblico n&eacute; <a class="wpilkeywordlink" href="https://giornatamondiale.it/" target="blank" rel="noopener nofollow" title="internazionale" data-wpil-keyword-link="linked">internazionale</a> n&eacute; interno;</li> <li>che la presenza di due genitori dello stesso sesso non poteva considerarsi pregiudizievole per il <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/benessere" target="blank" rel="noopener nofollow" title="benessere" data-wpil-keyword-link="linked">benessere</a> del bambino, stante &ldquo;&hellip;<em>l&rsquo;irrilevanza dell&rsquo;orientamento sessuale del genitore per giudicare il benessere del bambino</em>&rdquo;, accertata dalla Corte europea dei diritti dell&rsquo;uomo.</li> </ul> <p><u>Contrario all&rsquo;accoglimento del ricorso &egrave; invece il Procuratore generale e il Ministero dell&rsquo;interno</u>, ad avviso dei quali il riconoscimento in Italia di una tale sentenza avrebbe contrastato con <strong>l&rsquo;ordine pubblico interno</strong>italiano, costituito da quell&rsquo;insieme di interessi e principi fondamentali che si rinvengono nella nostra Costituzione. Ad avviso, in particolare, del Ministero dell&rsquo;interno, il padre non biologico potrebbe ricevere gi&agrave; tutela ricorrendo alla disciplina dell&rsquo;adozione in casi particolari, adottando pertanto il <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/232-lettera-a-mio-figlio/" target="blank" rel="noopener" title="figlio" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="294">figlio</a> del padre biologico. Questa soluzione, ad avviso delle istituzioni, &ldquo;&hellip;<em>rappresenta, nel presente momento storico, l&rsquo;equilibrio pi&ugrave; avanzato raggiunto dall&rsquo;ordinamento tra i vari orientamenti sociali e culturali</em>&rdquo;.</p> <p>La Corte &egrave; invece di diverso avviso, accogliendo il ricorso dei due pap&agrave; con la seguente motivazione.</p> <p>In primis, secondo la Corte <strong><u>non si pu&ograve; impedire il riconoscimento del rapporto di filiazione ricorrendo all&rsquo;eccezione di ordine pubblico</u></strong><u>, perch&eacute; la scelta del legislatore ordinario di non permettere l&rsquo;adozione a coppie gay non risponde a principi o interessi fondamentali sanciti dalla Costituzione.</u><br />Passando poi <strong>all&rsquo;interesse superiore del minore</strong>, la Corte rileva che tanto la <a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/wp-content/uploads/2017/03/legge-del-31-maggio-1995-n%C2%B0218.pdf">legge n&deg;218/95</a> legge di riforma dell&rsquo;ordinamento di diritto internazionale privato italiano quanto l&rsquo;art. 8, par. 1 della <a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/wp-content/uploads/2017/03/convenzione-onu-1989-sui-diritti-del-fanciullo.pdf">Convenzione di New York del 1989 sui diritti del Fanciullo</a>, riconoscono il &ldquo;&hellip;<strong><em>diritto del minore a conservare lo status di figlio riconosciutogli in un atto validamente formato in altro Stato</em></strong>&rdquo; con conseguente <u>evidente pregiudizio per i minori in caso di mancato riconoscimento dello <em>status filiationis</em></u> lo status di figlio in quanto:</p> <ul> <li><u>i figli non godrebbero in Italia nei confronti del padre non biologico di &ldquo;&hellip;<em>tutti i diritti che a tale status conseguono</em>&rdquo;</u>;</li> <li><u>i figli sarebbero altres&igrave; &ldquo;&hellip;<em>pregiudicati anche sotto il profilo della perdita dell&rsquo;identit&agrave; familiare</em>&hellip;&rdquo; legittimamente acquisita nello Stato <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/viaggi-all-estero" target="blank" rel="noopener nofollow" title="estero" data-wpil-keyword-link="linked">estero</a></u>.</li> </ul> <p>Di contro, <strong>il <u>diritto dei due bambini alla bigenitorialit&agrave;</u></strong><u>, ancorch&eacute; non assoluto, non potrebbe legittimamente essere pregiudicato, stante l&rsquo;assenza nel presente caso di antitetici</u> &ldquo;<em>&hellip;altri interessi e valori di rilevanza costituzionale primaria e vincolanti per il legislatore italiano</em>&rdquo; e ci&ograve; in quanto:</p> <ul> <li><u>il mero divieto previsto dalla <a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/wp-content/uploads/2017/03/legge-n%C2%B040-del-19-febbraio-2004.pdf">l. n&deg;40/04</a> della possibilit&agrave; per coppie di sesso diverso di ricorrere a procreazione assistita non pu&ograve; essere considerato &ldquo;<em>&hellip;espressione di principi fondamentali costituzionalmente garantiti</em>&ldquo;</u>;</li> <li>le <u>conseguenze previste dalla legge 40/14 in capo agli adulti che ricorrono illegalmente ad una pratica di negoziazione assistita non possono &ldquo;&hellip;<em>determinare la negazione del riconoscimento ai minori dello status filiationis legittimamente acquisito all&rsquo;estero&hellip;</em></u>&rdquo;;</li> <li><strong>l&rsquo;assenza di legame genetico tra i figli e il ricorrente non pu&ograve; essere di ostacolo al riconoscimento del rapporto di filiazione</strong> tra gli stessi gi&agrave; riconosciuto all&rsquo;estero, &ldquo;&hellip;<em><u>dovendosi escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialit&agrave; esclusivamente fondato sul legame biologico fra <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/" target="blank" rel="noopener" title="genitore" data-wpil-keyword-link="linked">genitore</a> ed il nato</u></em><u>&rdquo;.</u></li> </ul> <p>La Corte, pertanto, conclude accogliendo il ricorso e dichiarando l&rsquo;efficacia nell&rsquo;ordinamento italiano del provvedimento della corte statunitense che aveva dichiarato la paternit&agrave; anche al padre non biologico.</p> <article class="blog-post-single"> <h4>Allegati</h4> <ul> <li><a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/wp-content/uploads/2017/03/Corte-dAppello-di-Trento-ordinanza-del-2-febbraio-2017-depositata-il-23-febbraio-2017.pdf">Corte d'Appello di Trento, ordinanza del 2 febbraio 2017, depositata il 23 febbraio 2017</a></li> </ul> <p>Avvocato Luigi Romano dello <a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/">Studio Martignetti &ndash; Romano&nbsp;</a><br /><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/storicasentenzaditrento.jpeg" alt="" width="900" height="595" /></p> <p>&nbsp;</p> </article> <div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>