Niente assegno all’ex che coabita
<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/casa.jpg" alt="" width="900 " height="701" />Cari amici <strong>GenGle</strong>, ritorniamo oggi su un argomento già trattato appena qualche settimana fa: il venir meno del diritto all’assegno divorzile in caso di <strong>nuova convivenza</strong>. Di recente, infatti, la <strong>Corte di Cassazione</strong>, è ritornata sull’argomento offrendo degli importanti chiarimenti.</p> <p>La vicenda sottoposta alla <strong>Suprema Corte</strong> trae origine da una sentenza di divorzio con la quale il <strong>Tribunale di Rimini</strong> aveva negato ad un’ex moglie il diritto all’assegno divorzile, stante la sua pacifica convivenza con un nuovo compagno.</p> <p>La donna impugnava la sentenza dinnanzi alla <strong>Corte d’Appello di Bologna</strong> che, accogliendo parzialmente il suo appello, le riconosceva un assegno divorzile, differenziando tra coabitazione e stabile convivenza. Ad avviso dei giudici di secondo grado, infatti, l’ex marito aveva provato unicamente la coabitazione dell’ex <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/ho-tradito-mia-moglie/" target="blank" rel="noopener" title="moglie" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="89">moglie</a> con il nuovo compagno ma non anche <em>“…la piena comunione spirituale e materiale…”</em> tra i due.</p> <p>Questa volta, tuttavia, è il marito a presentare ricorso, questa volta dinnanzi ai giudici della <strong>Cassazione</strong>, lamentando l’omessa giusta considerazione della comprovata pluriennale convivenza tra i due.</p> <p>La <strong>Corte di Cassazione</strong>, accogliendo il ricorso, rileva l’esistenza di un’ipotesi di motivazione meramente apparente, affermando l’assoluta illogicità della distinzione tra mera coabitazione e convivenza more uxorio. Ad avviso della <strong>Corte</strong>, infatti, una volta comprovata la stabile convivenza – come nel caso di specie, in cui la resistente aveva per giunta da tempo trasferito a casa del compagno la propria residenza anagrafica – non può ragionevolmente porsi sull’ex coniuge obbligato al mantenimento anche <em>“…l’onere di dimostrare il grado di intimità che intercorre tra la coppia</em>”. In altre parole, basta la prova della convivenza con altro uomo per far venir meno il diritto all’assegno divorzile.</p> <p>Allegati</p> <p><a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/wp-content/uploads/2017/03/Corte-di-Cassazione-sezione-I-civile-ordinanza-5-dicembre-2016-8-marzo-2017-n%C2%B06009.pdf" target="blank" rel="noopener noreferrer">Corte di Cassazione, sez. I^ civile, ordinanza 5 dicembre 2016 - 8 marzo 2017, n°6009</a></p> <p>Avvocato Luigi Romano dello <a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/">Studio Martignetti – Romano </a></p> <p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/nuovarelazioneexconiuge.jpg" alt="" width="900" height="597" /></p>