Niente assegno all’ex che coabita

<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/casa.jpg" alt="" width="900 " height="701" />Cari amici <strong>GenGle</strong>, ritorniamo oggi su un argomento gi&agrave; trattato appena qualche settimana fa: il venir meno del diritto all&rsquo;assegno divorzile in caso di <strong>nuova convivenza</strong>. Di recente, infatti, la <strong>Corte di Cassazione</strong>, &egrave; ritornata sull&rsquo;argomento offrendo degli importanti chiarimenti.</p> <p>La vicenda sottoposta alla <strong>Suprema Corte</strong> trae origine da una sentenza di divorzio con la quale il <strong>Tribunale di Rimini</strong> aveva negato ad un&rsquo;ex moglie il diritto all&rsquo;assegno divorzile, stante la sua pacifica convivenza con un nuovo compagno.</p> <p>La donna impugnava la sentenza dinnanzi alla <strong>Corte d&rsquo;Appello di Bologna</strong> che, accogliendo parzialmente il suo appello, le riconosceva un assegno divorzile, differenziando tra coabitazione e stabile convivenza. Ad avviso dei giudici di secondo grado, infatti, l&rsquo;ex marito aveva provato unicamente la coabitazione dell&rsquo;ex <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/ho-tradito-mia-moglie/" target="blank" rel="noopener" title="moglie" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="89">moglie</a> con il nuovo compagno ma non anche <em>&ldquo;&hellip;la piena comunione spirituale e materiale&hellip;&rdquo;</em> tra i due.</p> <p>Questa volta, tuttavia, &egrave; il marito a presentare ricorso, questa volta dinnanzi ai giudici della <strong>Cassazione</strong>, lamentando l&rsquo;omessa giusta considerazione della comprovata pluriennale convivenza tra i due.</p> <p>La <strong>Corte di Cassazione</strong>, accogliendo il ricorso, rileva l&rsquo;esistenza di un&rsquo;ipotesi di motivazione meramente apparente, affermando l&rsquo;assoluta illogicit&agrave; della distinzione tra mera coabitazione e convivenza more uxorio. Ad avviso della <strong>Corte</strong>, infatti, una volta comprovata la stabile convivenza &ndash; come nel caso di specie, in cui la resistente aveva per giunta da tempo trasferito a casa del compagno la propria residenza anagrafica &ndash; non pu&ograve; ragionevolmente porsi sull&rsquo;ex coniuge obbligato al mantenimento anche <em>&ldquo;&hellip;l&rsquo;onere di dimostrare il grado di intimit&agrave; che intercorre tra la coppia</em>&rdquo;. In altre parole, basta la prova della convivenza con altro uomo per far venir meno il diritto all&rsquo;assegno divorzile.</p> <p>Allegati</p> <p><a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/wp-content/uploads/2017/03/Corte-di-Cassazione-sezione-I-civile-ordinanza-5-dicembre-2016-8-marzo-2017-n%C2%B06009.pdf" target="blank" rel="noopener noreferrer">Corte di Cassazione, sez. I^ civile, ordinanza 5 dicembre 2016 - 8 marzo 2017, n&deg;6009</a></p> <p>Avvocato Luigi Romano dello <a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/">Studio Martignetti &ndash; Romano&nbsp;</a></p> <p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/nuovarelazioneexconiuge.jpg" alt="" width="900" height="597" /></p>