Separazione e divorzio a chi spetta l'affidamento dell’animale domestico
<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/caneaffidogenitoriseparati.jpg" alt="" width="900" height="599" />Chi ha un cane o un <strong>animale domestico</strong> lo sa, l’amore che si prova per i nostri amici a quattro zampe va oltre l’immaginabile. E quando ci si lascia, decidere chi e come potrà vedere e tenere con sé l’amato <strong>animale domestico</strong> sta diventando sempre più motivo di litigio tra gli ex.</p> <p>Purtroppo queste problematiche non hanno ancora avuto una risposta chiara dal nostro legislatore. Da anni, infatti, è ferma in Parlamento <strong>una proposta di legge</strong> volta ad applicare agli animali domestici la stessa disciplina che il nostro Codice prevede per l’affidamento dei figli minori. L’auspicata riforma prevede l’introduzione nel nostro codice civile dell’art. 455-ter c.c., rubricato “<em>affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi</em>” che così recita: “<em>In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantire il maggior <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/benessere" target="blank" rel="noopener nofollow" title="benessere" data-wpil-keyword-link="linked">benessere</a>. Il Tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio</em>”.</p> <p>Nel mentre crescono le cause promosse dinnanzi ai tribunali da <strong>ex</strong> che si contendono gli animali domestici. Interessante, a riguardo, è una recente sentenza del <strong>Tribunale civile di <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/event?locationName=Roma®ion=Lazio&address=Roma&city=Roma&category=experience&range=25&province=Citt%C3%A0+metropolitana+di+Roma+Capitale&provinceCode=RM" target="blank" rel="noopener nofollow" title="Roma" data-wpil-keyword-link="linked">Roma</a></strong>.</p> <p>La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una signora verso l’<strong>ex compagno</strong> – il quale, dopo alcuni anni dalla rottura della loro relazione sentimentale, le avrebbe sottratto il suo <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/cani-ammessi" target="blank" rel="noopener nofollow" title="cane" data-wpil-keyword-link="linked">cane</a> – al fine di vederlo condannare alla sua restituzione nonché al risarcimento dei danni subiti e dalla stessa quantificati in ben € 15.000,00. Ad avviso della ricorrente, infatti, il cane – di sua esclusiva proprietà, come attestato dal cip e dall’iscrizione a suo nome nell’anagrafe canina – le sarebbe stato sottratto dall’ex il quale, dopo averlo chiesto per un fine settimana, si sarebbe rifiutato di riconsegnarlo.</p> <p>Si costituiva in giudizio l’ex compagno negando che il cane fosse di esclusiva proprietà della ricorrente sostenendo che, dalla data della separazione, l’animale domestico era sempre stato con sé nella sua nuova residenza e chiedendo, a sua volta, la condanna della controparte al risarcimento dei danni.</p> <p>Il <strong>Tribunale</strong> chiarisce come, nel caso di specie, l’assenza di un dettato normativo imponga al giudice di “<em>creare un principio giuridico</em>” attraverso l’applicazione analogica della disciplina dettata dal legislatore in tema affidamento di <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="figli" data-wpil-keyword-link="linked">figli</a> minori, così come già avvenuto negli unici due precedenti giurisprudenziali. In due cause di separazione tra coniugi era stato disposto rispettivamente l’affidamento esclusivo dell’animale ad uno dei coniugi e il <strong>diritto di visita</strong> all’altro e, nella seconda, l’affidamento condiviso dell’animale, basandosi unicamente sulla tutela dell’interesse privilegiato materiale-spirituale-affettivo dell’animale.</p> <p>Per il <strong>Tribunale di Ro</strong>ma detta interpretazione può essere applicata anche alla separazione di fatto di coppie non coniugate, alla luce dell’intervenuta equiparazione della tutela dei <a class="wpilkeywordlink" href="http://gengle.it" target="blank" rel="noopener" title="figli" data-wpil-keyword-link="linked">figli</a> nati dentro e fuori del matrimonio e della proposta di legge da tempo pendente in Parlamento. Ad avviso del Tribunale, inoltre, la proprietà formale del cane non rileverebbe, dovendo il suo affidamento condiviso ed esclusivo basarsi solo sul legame d’amore esistente con il/i proprietari e, dunque, sul suo superiore interesse.</p> <p> Il <strong>Tribunale</strong>, pertanto, conclude: disponendo l’affido condiviso dell’animale al 50%, con collocamento alternato ogni 6 mesi e “…<em>facoltà per la parte che nei sei mesi non l’avrà con sé, di vederlo e tenerlo due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa…</em>” nonché la divisione al 50% delle spese per il suo mantenimento; rigettando le domande di risarcimento delle parti, rimaste prive di prova; condannando il convenuto alle spese del giudizio, a seguito del suo comportamento “<em>…che ha impedito di vedere il cane in questi ultimi anni, privandola di un affetto fortemente percepito, e privandone lo stesso cane, tanto da costringerla ad un’azione giudiziaria”</em>.</p> <p>Avvocato <a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/2016/12/sindrome-da-alienazione-parentale-e-diritti-del-genitore-non-convivente-unanalisi-della-drammatica-situazione-italiana-alla-luce-delle-recenti-condanne-dellitalia-da-parte">Luigi Romano dello Studio Martignetti – Romano </a></p> <p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/animaledomesticocontesotraconiugi.jpg" width="900" height="484" /></p> <p> </p>