Sentenza della Cassazione sull'assegno di divorzio: che cosa cambia.

<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/sentenzasuldivorziocassazione.jpeg" alt="" width="900" height="604" /></p> <p>Da oggi in poi non conter&agrave; pi&ugrave; il criterio del tenore di vita goduto nel corso del matrimonio per determinare l&rsquo;assegno divorzile a favore dell&rsquo;ex coniuge che lo richiede.</p> <p>A contare sar&agrave; invece il <strong>criterio dell&rsquo;indipendenza</strong> o <strong>autosufficienza</strong> economica e non pi&ugrave; il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la sperequazione tra i redditi dei due coniugi.</p> <p>La vicenda trae origine dal ricorso presentato dall&rsquo;ex moglie di un ex ministro dell&rsquo;Economia nel Governo Monti avverso la sentenza con cui la Corte d&rsquo;Appello di Milano, confermando la sentenza dei giudici di primo grado, le aveva negato il diritto all&rsquo;assegno divorzile in considerazione dell&rsquo;accertata autonomia economica della signora. La Suprema Corte, investita della questione, confermando il rigetto della richiesta di assegno divorzile avanzata dalla <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/ho-tradito-mia-moglie/" target="blank" rel="noopener" title="moglie" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="92">moglie</a>, ha superato il suo precedente e consolidato orientamento, ritenendo che &ldquo;&hellip;il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicch&eacute; ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattivit&agrave; del vincolo matrimoniale&ldquo;.</p> <p>Ad avviso della Suprema Corte, pertanto, &ldquo;l&rsquo;interesse tutelato con l&rsquo;attribuzione dell&rsquo;assegno divorzile &ndash; come detto &ndash; non &egrave; il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione &ndash; esclusivamente &ndash; assistenziale dell&rsquo;assegno divorzile&rdquo;.</p> <p>Tale interpretazione, ad avviso della Corte, sarebbe l&rsquo;unica coerente con un altro orientamento invalso recentemente nella giurisprudenza di legittimit&agrave; con riferimento alla formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge beneficiario dell&rsquo;assegno divorzile. Secondo detto orientamento il coniuge che crea una nuova famiglia perde il diritto all&rsquo;assegno divorzile a seguito di una sua &ldquo;&hellip;scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l&rsquo;assunzione piena del rischio di una eventuale cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidariet&agrave; post-matrimoniale da parte dell&rsquo;altro coniuge, il quale non pu&ograve; che confidare nell&rsquo;esonero definitivo dell&rsquo;obbligo&rdquo;. A ci&ograve; consegue l&rsquo;illegittimit&agrave; di gravare l&rsquo;ex coniuge di detto assegno all&rsquo;infuori dei casi in cui il proprio ex non sia in grado di mantenersi da solo.</p> <p>La Suprema Corte, pertanto, partendo da tali premesse arriva a sostenere che la precedente interpretazione invalsa nella giurisprudenza violerebbe il diritto fondamentale del coniuge obbligato all&rsquo;assegno divorzile di fondarsi una nuova famiglia, consacrato nell&rsquo;art. 9 della<strong> Carta dei diritti fondamentali dell&rsquo;UE</strong> e all&rsquo;art. 8 CEDU probabilmente per errore, la Corte fa impropriamente riferimento all&rsquo;art. 12 che invece tutela il solo diritto a contrarre matrimonio, gravandolo di ingiustificati oneri economici che non trovano pi&ugrave; giustificazione a seguito dell&rsquo;estinzione, anche sul piano dei rapporti economico-patrimoniali, del rapporto matrimoniale.</p> <p><strong>Quali sono dunque ora i principi di diritto per la determinazione dell&rsquo;assegno divorzile?</strong> In primo luogo deve essere verificato, nella fase dell&rsquo;accertamento &laquo;informata al principio dell&rsquo; &ldquo;autoresponsabilit&agrave; economica&rdquo; di ciascuno degli ex coniugi quali &ldquo;persone singole&rdquo;&raquo;, se sia dovuto o meno l&rsquo;assegno di divorzio chiesto dall&rsquo;ex coniuge, ovvero se la domanda di quest&rsquo;ultimo &laquo;soddisfa le condizioni di legge&raquo; mancanza di &ldquo;mezzi adeguati&rdquo; o comunque &ldquo;impossibilit&agrave; di procurarseli per ragioni oggettive&rdquo;, con esclusivo riferimento &laquo;all&rsquo;indipendenza o autosufficienza economica dello stesso&raquo;.</p> <p>Dunque, secondo i giudici il diritto all&rsquo;assegno divorzile e la sua quantificazione va ora individuato attraverso un &ldquo;parametro diverso&rdquo;: &ldquo;il raggiungimento dell&rsquo;indipendenza economica&rdquo; di chi ha richiesto l&rsquo;assegno divorzile. Specularmente, chiarisce la Suprema Corte, &ldquo;&hellip;se &egrave; accertato&nbsp; che il richiedente &egrave; economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto&ldquo;, a nulla rilevando la circostanza che, in costanza di matrimonio, i superiori redditi dell&rsquo;ex coniuge avevano permesso un tenore di vita pi&ugrave; elevato.</p> <p>Da ultimo, i giudici chiariscono quali sono &laquo;i principali &ldquo;indici&rdquo;&raquo; da cui desumere l&rsquo;autosufficienza economica o meno del coniuge richiedente, e cio&egrave;: il &ldquo;possesso&rdquo; di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le &ldquo;capacit&agrave; e possibilit&agrave; effettive&rdquo; di lavoro personale e &ldquo;la stabile disponibilit&agrave;&rdquo; di un&rsquo;abitazione.</p> <p>Avvocato&nbsp;<a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/2016/12/sindrome-da-alienazione-parentale-e-diritti-del-genitore-non-convivente-unanalisi-della-drammatica-situazione-italiana-alla-luce-delle-recenti-condanne-dellitalia-da-parte">Luigi Romano dello&nbsp;Studio Martignetti &ndash; Romano&nbsp;</a></p> <p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/sentenzadellacassazionedivorzio.jpg" alt="" width="900" height="601" /></p>