Divorzio: in arrivo gli accordi prematrimoniali

<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/accordoprematrimoniale.jpg" alt="" width="900" height="600" /></p> <p>Dopo due anni, &egrave; giunta finalmente in discussione alla Camera la proposta di legge n&deg;2669 del 2014, avente ad oggetto i c.d. &ldquo;prenuptial agreements&rdquo;, o accordi prematrimoniali, noti da tempo nel mondo anglosassone ma sino ad oggi banditi nel nostro ordinamento per nullit&agrave; della causa.</p> <p><strong>Cosa sono gli accordi prematrimoniali?</strong></p> <p>Gli accordi prematrimoniali sono dei contratti sottoscritti dai coniugi con cui gli stessi disciplinano i loro rapporti patrimoniali in vista di un&rsquo;eventuale separazione o divorzio. Funzione di tali accordi &egrave; quello di predeterminare le conseguenze patrimoniali della separazione o del divorzio in un momento antecedente, scongiurando altres&igrave; anni di costose battaglie giudiziarie.</p> <p><strong>Perch&eacute; erano banditi in Italia?</strong></p> <p>In Italia, la Suprema Corte di Cassazione gi&agrave; da diversi decenni orsono aveva dichiarato la&nbsp;<strong>nullit&agrave; di tali accordi, per illiceit&agrave; della loro causa</strong>, incompatibili con l&rsquo;indisponibilit&agrave; dello status di coniuge e di alcuni diritti spettanti a seguito della separazione o del divorzio,&nbsp;<em>in primis</em>&nbsp;il diritto all&rsquo;assegno divorzile, attesa la sua <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/natura" target="blank" rel="noopener nofollow" title="natura" data-wpil-keyword-link="linked">natura</a> assistenziale. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, tali accordi erano reputandoli &ldquo;rischiosi&rdquo; in quanto idonei a limitare tanto la libera disponibilit&agrave; dello status di coniuge nonch&eacute; a pregiudicare la funzione alimentare dell&rsquo;assegno divorzile.</p> <p>Riportiamo di seguito un passaggio della nota sentenza n&deg;3777 dell&rsquo;11 giugno 1981, una delle prime ad affrontare la questione degli accordi prematrimoniali e a dichiararne la nullit&agrave; nel nostro ordinamento, anche per ragioni di ordine pubblico: &ldquo;&nbsp;<em>In tema di divorzio, il preventivo accordo con cui gli interessati stabiliscono, in costanza di matrimonio, il relativo regime giuridico, anche in riferimento ai <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="figli" data-wpil-keyword-link="linked">figli</a> minori, convenendone l&rsquo;immodificabilit&agrave; per un dato periodo di tempo,&nbsp;<u>&egrave; invalido</u>, nella parte riguardante i figli,&nbsp;<u>per l&rsquo;indisponibilit&agrave; dell&rsquo;assegno dovuto</u>&nbsp;ai sensi dell&rsquo;art. 6 l. 1dicembre 1970, n. 898, nella parte riflettente l&rsquo;assegno spettante all&rsquo;ex coniuge a norma del precedente art. 5, per contrasto sia con l&rsquo;art. 9 della stessa legge, che&nbsp;<u>non consente limitazioni di ordine temporale alla possibilit&agrave; di revisione</u>&nbsp;del suindicato regime, sia con l&rsquo;art. 5 cit., che, fissando i criteri per il riconoscimento e la determinazione di un assegno all&rsquo;ex coniuge, configura un&nbsp;<strong>diritto insuscettibile, anteriormente al giudizio, di rinunzia o di transazione, attesa l&rsquo;illiceit&agrave; della causa di un negozio siffatto</strong>, perch&eacute; sempre connessa, esplicitamente o implicitamente, all&rsquo;intento di viziare, o quanto meno di circoscrivere, la libert&agrave; di difendersi in detto giudizio,&nbsp;<u>con irreparabile compromissione di un obiettivo d&rsquo;ordine pubblico come la tutela dell&rsquo;istituto della famiglia</u>. Pertanto, in tale giudizio, non pu&ograve; una delle parti impedire all&rsquo;altra di provare la verit&agrave; delle condizioni di fatto alle quali la legge subordina e commisura l&rsquo;assegno di divorzio e quello di mantenimento dei <a class="wpilkeywordlink" href="http://gengle.it" target="blank" rel="noopener" title="figli" data-wpil-keyword-link="linked">figli</a>, eccependo l&rsquo;intangibilit&agrave; dell&rsquo;accordo intervenuto in merito prima dell&rsquo;inizio del giudizio medesimo</em>&rdquo;.</p> <p>In epoca pi&ugrave; recente, la Suprema Corte, in una serie di pronunce ex multis nn&deg;8109/2000 e 5302/2006, ha affermato che i suddetti patti, qualora volti a quantificare preventivamente l&rsquo;assegno di divorzio, non erano affetti da&nbsp;<strong>nullit&agrave;</strong>&nbsp;assoluta bens&igrave;&nbsp;<strong>relativa</strong>,&nbsp;<u>precludendo cos&igrave; al solo coniuge economicamente pi&ugrave; forte di invocarne la nullit&agrave;.</u></p> <p>Di fondo, dietro le declaratorie di nullit&agrave; di tali accordi, si cela anche un&nbsp;<strong>pregiudizio evidente nei confronti dell&rsquo;autonomia privata dei coniugi</strong>, ai quali non era concesso di predeterminare contrattualmente le sorti, anche economiche, del naufragio del loro matrimonio. A partire dal 2012, tuttavia, si sono segnalate alcune pronunce volte a riconoscere una pur limitata valenza all&rsquo;autonomia delle parti. &Egrave; il caso della<a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/wp-content/uploads/2017/05/Cassazione-sentenza-n%C2%B023713-del-21-dicembre-2012.pdf">&nbsp;</a>sentenza n&deg;23713 del 21 dicembre 2012, con cui la Suprema Corte ha dichiarato la validit&agrave; di un contratto con cui la futura moglie si era obbligata, in caso di fallimento del proprio matrimonio, a trasferire gratuitamente al marito un immobile, quale indennizzo per le somme dallo stesso sborsate per ristrutturare la loro casa familiare.</p> <p><strong>Perch&eacute; ora questa nuova apertura del Parlamento?</strong></p> <p>Recentemente, tanto in ambito internazional-privatistico, a livello europeo, tanto nel diritto interno, si sta progressivamente assistendo ad una valorizzazione dell&rsquo;autonomia privata, come mai successo in precedenza, anche nel settore del diritto di famiglia.</p> <p>In particolare, il regolamento n&deg;1259/2010 UE, in punto di giurisdizione e legge applicabile alla separazione e divorzio, ha introdotto la facolt&agrave; per i coniugi di scegliere, attraverso appositi accordi, ancor prima della separazione/divorzio, la legge applicabile alla stessa, proprio al fine di garantire la certezza del diritto, da un lato, e una deflazione del contenzioso giudiziario dall&rsquo;altro.</p> <p>Nel diritto interno, invece, l&rsquo;autonomia privata &egrave; stata presa in considerazione dalla recente&nbsp;legge &ldquo;Cirinn&agrave;&rdquo; n&deg;76/16, attraverso l&rsquo;introduzione nel nostro ordinamento dei c.d. &ldquo;contratti di convivenza&rdquo;, con cui le coppie non sposate possono regolamentare la propria vita comune.</p> <p><strong>Qual &egrave; la proposta attualmente in discussione alla Commissione della Camera?</strong></p> <p>Il D.D.L., datato 2014, attualmente in discussione, si pone l&rsquo;obiettivo di &ldquo;<em>riconoscere ai futuri coniugi nel momento che precede il matrimonio una pi&ugrave; ampia autonomia al fine di disciplinare i loro rapporti patrimoniali e personali&nbsp;anche relativamente all&rsquo;eventuale fase di separazione e di divorzio, attraverso accordi contenuti in un&rsquo;apposita convenzione</em>&rdquo;.</p> <p>Il D.D.L., in particolare, mira ad introdurre nel codice civile l&rsquo;art. 162-bis c.c., rubricato &ldquo;accordi prematrimoniali&rdquo;, attraverso cui sar&agrave; permesso, salvo probabili modifiche all&rsquo;attuale testo del D.D.L., di sottoscrivere, ricorrendo alternativamente alle convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c. ovvero alla&nbsp;<strong>negoziazione assistita tra avvocati</strong>, a contratti prematrimoniali, attraverso cui regolamentare gli aspetti patrimoniali del fallimento della loro unione.</p> <p>Andiamoli ad analizzare.</p> <p>Nell&rsquo;accordo i coniugi possono regolamentare gli aspetti patrimoniali:</p> <ul> <li>attribuendo ad uno di essi, alternativamente una&nbsp;<strong>somma di denaro</strong>&nbsp;<strong>periodica</strong>&nbsp;ovvero una somma di denaro&nbsp;<strong>una tantum</strong>&nbsp;in unica soluzione;</li> <li>attribuendo ad uno di essi, un&nbsp;<strong>diritto reale</strong>&nbsp;su uno o pi&ugrave; immobili &ldquo;<em>anche con il vincolo di destinare, ai sensi dell&rsquo;articolo 2645-ter, i proventi al mantenimento dell&rsquo;altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell&rsquo;autosufficienza economica degli stessi</em>&rdquo;;</li> <li><strong>rinunciando&nbsp;</strong>al mantenimento, fatto salvo in questo caso il diritto agli alimenti, ex articoli 433 e ss. c.c.;</li> <li><strong>trasferendo&nbsp;</strong>all&rsquo;altro ovvero ad un terzo &ldquo;<em>beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilit&agrave;</em>&rdquo;.</li> </ul> <p>Ad ogni modo, le predette attribuzioni, specifica il disegno, non possono superare &ldquo;<em>pi&ugrave; della met&agrave; del proprio patrimonio</em>&rdquo;.</p> <p>In oltre, al fine di &ldquo;adattare&rdquo; le attribuzioni al momento in cui l&rsquo;accordo produrr&agrave; effetti, il legislatore ha previsto altres&igrave; la possibilit&agrave; per le stesse di &ldquo;<em>stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con gli accordi prematrimoniali</em>&rdquo;.</p> <p>Qualora poi gli accordi abbiano ad oggetto il&nbsp;<strong>mantenimento anche dei figli minori o non ancora economicamente autosufficienti</strong>, il testo prevede la necessaria&nbsp;<u>autorizzazione del procuratore della Repubblica</u>, il quale, qualora non la conceda, dovr&agrave; indicarne i motivi, invitando le parti ad una riformulazione. In caso di bocciatura anche della proposta riformulata, poi, il diniego sar&agrave; definitivo.</p> <p>Il disegno di legge prevede anche una&nbsp;<strong>deroga rispetto al divieto di patti successori</strong>, consentendo, nei limiti del rispetto dei diritti dei legittimari, di regolamentare anche quanto ricevuto dagli stessi coniugi per successione.</p> <p>Per quanto attiene alla&nbsp;<strong>dimensione temporale</strong>, &egrave; importante evidenziare come tali patti possono essere stipulati e anche modificati sia prima che durante il matrimonio,&nbsp;<u>purch&eacute; prima del deposito del ricorso per separazione personale/la sottoscrizione della convenzione assistita o dell&rsquo;accordo ex art. 6 e 12 D.lgs. n&deg;132/14.</u></p> <p><strong>Ma ad oggi sono validi questi patti?</strong></p> <p>Che tali patti siano tuttora nulli &egrave; tuttavia da considerarsi pacifico alla luce anche della recente&nbsp;sentenza n&deg;2224 del 30 gennaio 2017&nbsp;della Suprema Corte di Cassazione. Non ci resta, pertanto, che aspettare fiduciosi nell&rsquo;approvazione del D.D.L.</p> <p>Avvocato&nbsp;<a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/2016/12/sindrome-da-alienazione-parentale-e-diritti-del-genitore-non-convivente-unanalisi-della-drammatica-situazione-italiana-alla-luce-delle-recenti-condanne-dellitalia-da-parte">Luigi Romano dello&nbsp;Studio Martignetti &ndash; Romano&nbsp;</a><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/divorzioprematrimonio.jpg" alt="" width="900" height="598" /></p> <p>&nbsp;</p>