Fondo di garanzia per mutui prima casa: tra i beneficiari i genitori separati
<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/fondodigaranzia.jpg" alt="" width="900" height="600" /></p> <p>Per una<strong> famiglia mono-parentale</strong> sembra che il mondo remi sempre contro: le vacanze sono vendute per due adulti + un bambino gratis, il McDonald's <span style="font-size: 16px;">pubblicizza 2 MC menù e poi ti regalano l’happy meal.</span></p> <p>Le cose non cambiano anche in banca, se sei una coppia lo stipendio di uno garantisce l’altro e l’accesso al mutuo è più semplice. Almeno su questo pare che qualcosa stia cambiando!</p> <p>Al <strong>Ministero dell’Economia e delle Finanze</strong> è stato istituito il <strong>Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa</strong> legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 48, lettera C.</p> <p>Il <strong>Fondo</strong> viene gestito da <strong>Consap Spa</strong>, la sua disciplina attuativa è dettata dal Decreto interministeriale del 31 luglio 2014.</p> <p>Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.L'elenco delle banche e degli intermediari finanziari è in allegato.</p> <p><strong>Cosa prevede questo fondo?</strong></p> <p>Il <strong>Fondo</strong> rilascia garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.</p> <p>Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:</p> <ul> <li>di ammontare non superiore a 250 mila euro;</li> <li>destinati all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nella categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso, e a interventi di acquisto e ristrutturazione ed accrescimento dell’efficienza energetica.</li> </ul> <p>I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile.</p> <p>Per l’accesso alla garanzia del <strong>Fondo</strong> non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.</p> <p>All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità a i mutui erogati a:</p> <ul> <li>nucleo monogenitoriale con <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="figli" data-wpil-keyword-link="linked">figli</a> minori: persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con almeno un figlio convivente minore;</li> <li>giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;</li> <li>conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.</li> </ul> <p>L’elenco delle <strong>banche aderenti è in allegato.</strong></p> <p>Per accedere ai finanziamenti, i richiedenti devono recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa e compilare il modello di domanda che sarà inoltrato telematicamente al Gestore dal soggetto finanziatore.</p> <p><strong>SOGGETTI FINANZIATORI ADERENTI ALL’INIZIATIVA</strong></p> <p>Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa con un apposito modulo - sottoscritto per adesione - il cui schema tipo è allegato al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Dipartimento e ABI. I soggetti finanziatori sono tenuti ad assicurare la piena operatività della propria adesione all’iniziativa del Fondo entro 30 giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo, a condizione che sia stato emanato da 30 giorni lavorativi il Manuale d’uso.</p> <p><strong>CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE DA COMPRARE</strong></p> <p>L’<strong>immobile</strong> per il quale si chiede il finanziamento deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 abitazioni signorili, A8 ville e A9 castelli, palazzi e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.</p> <p><strong>CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO</strong></p> <p>Sono ammissibili alla garanzia del <strong>Fondo</strong> i <strong>mutui</strong> ipotecari erogati per l’acquisto ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari ubicate sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario. L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro. Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono negoziabili con i finanziatori. Anche in caso di ammissione alla garanzia del <strong>Fondo</strong>, resta in facoltà dei soggetti finanziatori l’erogazione del mutuo. I finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.</p> <p>Soggetti prioritari in presenza di domanda pervenute nella stessa giornata è assegnata priorità ai <strong>mutui</strong> erogati a favore delle giovani coppie coniugate con o senza figli, ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari nonché ai giovani di età inferiore a 35 anni, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28.06.2012, n. 92. <br /> Per i<strong> mutui</strong> ai quali è riconosciuta la priorità il tasso effettivo globale TEG non può essere superiore al tasso effettivo globale medio <strong>TEGM</strong> pubblicato trimestralmente dal <strong>Ministero dell’Economia e delle Finanze</strong> ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108. I richiedenti all’atto della presentazione della domanda non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo ad eccezione di quelli acquisiti per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/" target="blank" rel="noopener" title="genitori" data-wpil-keyword-link="linked">genitori</a> o fratelli.</p> <p><strong>CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DEL FONDO</strong></p> <p>La <strong>Garanzia del Fond</strong>o è concessa nella misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei <strong>mutui</strong> concedibili per i quali il Gestore – ha dato approvazione per l’ammissione al beneficio del Fondo. La <strong>Garanzia</strong> è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è efficace a decorrere dalla data di erogazione del <strong>mutuo.</strong></p> <p>Da scaricare:</p> <p>1 <a href="/media/blog/DOCUMENTI/Modulodomandaperclienti.pdf" target="blank" rel="noopener noreferrer">Modulo per la domanda</a></p> <p>2 <a href="/media/blog/DOCUMENTI/elenco-banche-aderenti.pdf">Elenco delle banche che aderiscono all’iniziativa</a></p> <p>3 <a href="/media/blog/DOCUMENTI/ProtocolloFondoprimacasa9102014.pdf" target="blank" rel="noopener noreferrer">Protocollo, comunicato stampa</a></p>