Iscrizioni e rette scolastiche. È nulla la clausola che impone, in caso di recesso, il pagamento dell’intera retta scolastica

<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/scuolagengle.jpeg" alt="" width="900" height="600" /></p> <p>La scelta della scuola, si sa, non &egrave; mai facile. Tra numeri chiusi, tempi stretti e la concorrenza tra istituti pubblici e privati, parificati o meno, sono sempre pi&ugrave; frequenti i &ldquo;ripensamenti&rdquo; anche ad iscrizione ultimata. Aim&egrave; nella prassi, molte scuole &ldquo;blindano&rdquo; se non la frequenza effettiva, quanto meno il compenso per l&rsquo;intero anno scolastico, attraverso contratti contenenti clausole, alcune delle quali di carattere vessatorio, che limitano e/o privano i genitori e il figlio della facolt&agrave; di recedere gratuitamente.</p> <p>La Corte di Cassazione trae origine proprio da uno di detti casi, venendo in soccorso di una <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/327-la-lettera-di-un-madre-separata-alla-figlia/" target="blank" rel="noopener" title="madre" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="161">madre</a> che, dopo aver pagato per l&rsquo;iscrizione del figlio in una scuola paritaria, si era vista notificato un decreto ingiuntivo di pagamento della retta dell&rsquo;intero anno scolastico da parte dell&rsquo;istituto, nonostante avesse comunicato la volont&agrave; di recedere e nonostante il figlio avesse poi frequentato un altro istituto.</p> <p>La signora decideva pertanto di impugnare il decreto, deducendo la vessatoriet&agrave; di alcune clausole contrattuali, che ponevano in una posizione di svantaggio i genitori-consumatori rispetto al professionista, chiedendo la revoca dello stesso, incidentalmente la restituzione della quota d&rsquo;iscrizione gi&agrave; versate e, in subordine, la riduzione del suo importo alla sola quota d&rsquo;iscrizione.</p> <p>Il&nbsp;<strong>Tribunale di Busto Arsizio</strong>, tuttavia, respingeva detti motivi di opposizione ritenendo che non sarebbe vessatoria la clausola che prevedeva &ldquo;&hellip;<em>nel caso di abbandono o non frequenza della scuola, l&rsquo;obbligo del <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="genitore" data-wpil-keyword-link="linked">genitore</a> contraente di corrispondere l&rsquo;intera retta&hellip;</em>&rdquo;, potendo ritenersi tale &ldquo;&hellip;&nbsp;<em>solo in caso di recesso dello stesso professionista, e non quando, come nella fattispecie, &egrave; il consumatore a recedere</em>&rdquo;.</p> <p>Il Tribunale, accoglieva tuttavia la domanda della madre, volta alla restituzione quanto meno della quota d&rsquo;iscrizione.</p> <p>La signora e il suo avvocato, tuttavia, non si perdevano d&rsquo;animo e impugnavano la sentenza di primo grado dinnanzi alla&nbsp;<strong>Corte d&rsquo;Appello di <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/event?locationName=Milano&region=Lombardia&address=Milano&city=Milano&category=experience&range=25&province=Citt%C3%A0+Metropolitana+di+Milano&provinceCode=MI" target="blank" rel="noopener nofollow" title="Milano" data-wpil-keyword-link="linked">Milano</a></strong>, eccependo nuovamente la vessatoriet&agrave; della clausola che escludeva il diritto di recesso del genitore, oltre alla &ldquo;&hellip;<em>mancanza di conoscenza del regolamento, la mancata considerazione di una testimonianza e la asserita incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio</em>&rdquo;.</p> <p>La Corte milanese dando ragione alla signora, riconosceva la&nbsp;<strong>vessatoriet&agrave; della clausola contrattuale</strong>&nbsp;che poneva in capo al <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/" target="blank" rel="noopener" title="genitore" data-wpil-keyword-link="linked">genitore</a> l&rsquo;obbligo di corrispondere l&rsquo;intera quota nonostante la mancanza di frequenza dell&rsquo;alunno, in quanto:</p> <ul> <li>era pacifico che il relativo contratto&nbsp;<strong>non era stato oggetto di trattativa individuale</strong>&nbsp;essendo &ldquo;intonso&rdquo; il modello contrattuale redatto dal professionista;</li> <li>tale obbligo si poneva in contrasto con&nbsp;<strong>l&rsquo;art. 33, co. 2, lett. g del Codice del Consumo</strong>, rubricato &ldquo;Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore&rdquo;, che sul punto dispone: &ldquo;<em>&nbsp;Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:</em>&nbsp;&hellip;&nbsp;<em>g riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolt&agrave; di recedere dal contratto, nonch&eacute; consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto</em>;&rdquo;</li> <li>tale vessatoriet&agrave; risultava ancor pi&ugrave; evidente se raffrontata con un&rsquo;ulterioreclausola che consentiva all&rsquo;istituto di &ldquo;&hellip;<em>sottrarsi all&rsquo;obbligo di rendere le proprie prestazioni nel caso di mancato raggiungimento del numero idoneo per la formazione delle classi</em>&rdquo;,&nbsp;da considerarsi anch&rsquo;essa vessatoria, atteso che tale circostanza impedirebbe al consumatore di verificarne la sussistenza, e non integrerebbe una condizione oggettiva in quanto la sua mancanza non renderebbe materialmente impossibile la prestazione promessa ma unicamente il riconoscimento dell&rsquo;istituto come paritario.</li> </ul> <p>Avverso tale decisione, proponeva&nbsp;<strong>ricorso in Cassazione</strong>&nbsp;l&rsquo;istituto sulla base di tre motivi, tutti disattesi dalla Suprema Corte.</p> <p>In particolare, con il primo motivo il ricorrente deduceva la mancanza di vessatoriet&agrave; della clausola contrattuale che permetterebbe all&rsquo;istituto di recedere in caso di mancato raggiungimento di un numero idoneo di studenti, in quanto la stessa avrebbe &ldquo;&hellip;<em>in realt&agrave; il carattere di condizione sospensiva, collegata ad un obbligo imposto alla stessa Acof dalla legge</em>&rdquo;, condizione che si sarebbe poi avverato facendo acquistare al contratto efficacia&nbsp;<em>ex tunc</em>.</p> <p>Ad avviso del ricorrente, in altri termini, una volta raggiunto il numero degli studenti per avviare il corso, n&eacute; il professionista n&eacute; il consumatore avrebbero potuto recedere, con conseguente assenza di qualsiasi squilibrio tra consumatore e professionista.</p> <p>Di diverso avviso sono i giudici della Corte di Cassazione, ad avviso dei quali la Corte milanese aveva giustamente ritenuto sussistente una&nbsp;<strong>presunzione di vessatoriet&agrave;</strong>&nbsp;della suddetta clausola, ai sensi dell&rsquo;art. 33, co. 2, lett. g del Codice del Consumo, essendo assente un obbligo di legge che ne giustificasse l&rsquo;esistenza ed essendo indubbio che la stessa clausola riconosceva &ldquo;&hellip;<em>al solo professionista e non anche al consumatore la facolt&agrave; di recedere dal contratto</em>&rdquo;. Ad avviso della Corte, inoltre, la presunzione di vessatoriet&agrave; risultava nel caso di specie ancor pi&ugrave; evidente, atteso che detta clausola consentiva &ldquo;&hellip;<em>al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto</em>&rdquo; senza prevedere &ldquo;<em>analoga sanzione a carico del professionista</em>&rdquo;</p> <p>Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte d&rsquo;Appello:</p> <ul> <li>avrebbe erroneamente qualificato l&rsquo;istituto come asilo e non come scuola materna che, &ldquo;<em>pur non essendo obbligatoria, a differenza del nido &egrave; inserita nel sistema scolastico educativo nazionale</em>&rdquo;;</li> <li>avrebbe errato nel ritenere irrilevante la qualifica di scuola paritaria dell&rsquo;istituto, come dimostrato dalla successiva iscrizione dell&rsquo;alunno presso altra scuola paritaria;</li> <li>avrebbe dovuto applicare una circolare ministeriale che dettava regole per le iscrizioni degli alunni nell&rsquo;anno accademico di riferimento.</li> </ul> <p>La Suprema Corte, ancora una volta, disattende le suddette eccezioni, ritenendo indimostrata l&rsquo;influenza che la corretta applicazione della normativa statale avrebbe avuto sull&rsquo;esito del giudizio.</p> <p>Con l&rsquo;ultimo motivo di ricorso, infine, l&rsquo;istituto si doglie della mancata applicazione &ldquo;&hellip;<em>dell&rsquo;art. 34, comma 4, Codice del Consumo, il quale&nbsp;esclude la vessatoriet&agrave; delle clausole che siano state oggetto di trattativa individuale</em>&rdquo;, ritenendo che dall&rsquo;istruttoria sarebbe emersa non solo la possibilit&agrave; ma anche l&rsquo;effettiva contrattazione delle clausole contrattuali.</p> <p>Anche detto ultimo motivo veniva tuttavia dichiarato inammissibile per violazione dei limiti di deducibilit&agrave; del vizio ai sensi della nuova formulazione dell&rsquo;art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5 nonch&eacute; per difetto di autosufficienza.</p> <p>Avvocato&nbsp;<a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/2016/12/sindrome-da-alienazione-parentale-e-diritti-del-genitore-non-convivente-unanalisi-della-drammatica-situazione-italiana-alla-luce-delle-recenti-condanne-dellitalia-da-parte">Luigi Romano dello&nbsp;Studio Martignetti &ndash; Romano</a></p> <p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/scuola2.jpeg" alt="" width="900" height="600" /></p>