Separazione e divorzio: quali sono le spese ordinarie e straordinarie per i figli?
<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/separazionispeseperifigli.jpeg" alt="" width="900" height="600" /></p> <p>Nel corso dei procedimenti di<strong> affidamento, di separazione e di divorzio,</strong> in presenza di <strong>figli minorenni o maggiorenni</strong> non economicamente autosufficienti possono sorgere delle difficoltà nell’individuare e distinguere le spese “<strong>ordinarie”</strong> da ritenersi comprese nell’assegno di mantenimento da quelle cosiddette “<strong>straordinarie”</strong> da ritenersi extra assegno e l’eventuale ripartizione in percentuale di esse tra i genitori.</p> <p> La materia è spesso fonte di <strong>continui conflitti tra genitori</strong> e rappresenta una delle questioni più dibattute nelle aule dei Tribunali, sia in ordine alla loro precisa qualificazione che in ordine alla regolamentazione delle modalità di contribuzione di ciascun genitore.</p> <p> Poiché il legislatore non ha fornito una specifica definizione di “spese ordinarie” e “spese straordinarie”, è stata spesso la giurisprudenza ad aver sopperito a detta “vuoto”, fornendo via via risposte adeguate ai casi concreti, seppur non sempre in maniera uniforme.</p> <p> Allo scopo di arginare i frequenti conflitti fra i coniugi ed al fine di rendere più costante l'orientamento giurisprudenziale sull’argomento, alcuni Tribunali tra cui quello di Firenze, Bergamo, <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/event?locationName=Verona®ion=Veneto&address=Verona&city=Verona&category=experience&range=25&province=Provincia+di+Verona&provinceCode=VR" target="blank" rel="noopener nofollow" title="Verona" data-wpil-keyword-link="linked">Verona</a>, Milano, Varese e di recente Torino, in collaborazione con Consigli dell'Ordine, associazioni ed esperti, hanno redatto dei Protocolli d'intesa destinati a fornire indirizzi più chiari nella qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie e per dettare delle linee guida in questa materia, che continua incessantemente ad essere oggetto di dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza: il tutto anche per deflazionare le liti in Tribunale.</p> <p> Peraltro, qualora un Protocollo sia condiviso nel suo contenuto, nulla impedisce che venga adottato e seguito, o quantomeno, preso quale spunto, anche da soggetti fuori dal suo territorio di adozione.</p> <p> Per alcune sue particolarità soprattutto per l’esaustiva differenziazione tra spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo dei genitori e spese che non lo richiedono offre spunti interessanti il <strong>Protocollo adottato dal Tribunale di <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/event?locationName=Torino®ion=Piemonte&address=Torino&city=Torino&category=experience&range=25&province=Citt%C3%A0+Metropolitana+di+Torino&provinceCode=TO" target="blank" rel="noopener nofollow" title="Torino" data-wpil-keyword-link="linked">Torino</a></strong> il 15/3/2016, di cui di seguito si evidenzieranno alcune particolarità.</p> <p>Il <a href="http://www.jusdicere.it/Ragionando/wp-content/uploads/2016/04/Protocollo-Tribunale-Torino-spese-straordinarie-15-03-2016.pdf">Protocollo adottato dal Tribunale di Torino in accordo con il locale Consiglio dell’Ordine Avvocati</a>, preliminarmente contiene l’individuazione dal punto di vista concettuale delle spese cosiddette <strong>ordinarie e di quelle straordinarie</strong>.</p> <p> Vanno considerate spese ordinarie quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità e per requisito funzionale l’utilità e/o la necessarietà; dette spese, in quanto tali, devono considerarsi ricomprese nell’assegno di mantenimento come quantificato.</p> <p> Il <strong>Protocollo</strong>, fornisce poi un’indicazione di massima delle spese ordinarie facendo degli esempi concreti art. 1: “Salva diversa previsione” dei genitori o del Tribunale n.d.r., si considerano, pertanto, ricomprese nell’assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alla spese di casa canone di locazione, utenze, consumi, l’abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco”.</p> <p>Vanno considerate invece <strong>spese straordinarie quelle connotate da imprevedibilità</strong> ossia imprevedibilità per quanto concerne la loro sopravvenienza e da <strong>indeterminabilità nel</strong> quantum ossia nel loro importo e che, in quanto tali, sono ‘fuori’ dall’assegno di mantenimento ed in aggiunta ad esso.</p> <p>Il Protocollo di <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/event/halloween-a-torino?date=630f146d4702a2b6bf29fd3c" target="blank" rel="noopener nofollow" title="Torino" data-wpil-keyword-link="linked">Torino</a>, all’art. 2 chiarisce che per<strong> spese straordinarie “extra assegno”</strong> si intendono “quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:<strong> requisito temporale, l’occasionalità e/o la sporadicità, requisito quantitativo, la gravosità e requisito funzionale, la voluttuarietà”.</strong></p> <p> Le <strong>spese straordinarie – mediche, scolastiche ed extrascolastiche</strong> – che dovranno in ogni caso essere debitamente documentate, vengono inoltre come solitamente accade suddivise in spese che richiedono il preventivo assenso accordo dei genitori, e spese che invece non lo richiedono.</p> <p>Sotto questa voce, e relativamente alle spese straordinarie richiedenti il preventivo assenso, vi è l’introduzione di una novità: il silenzio assenso.</p> <p>Facendo un esempio pratico, se il <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="genitore" data-wpil-keyword-link="linked">genitore</a> che riceve la richiesta “a mezzo raccomandata, fax, email o altro mezzo” da parte dell’altro genitore, di sostenere una determinata spesa, se non la riscontra entro il termine di dieci giorni, “la spesa si intenderà come approvata” art. 3.</p> <p>L’art. 5 del Protocollo, suggerisce in maniera molto dettagliata le seguenti linee guida per singole voci di spesa extra-assegno:</p> <p> - <strong>spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo</strong>:</p> <p>a tasse e assicurazioni scolastiche imposte da Istituti ed Università Pubbliche;</p> <p>b libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;</p> <p>c <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/gite" target="blank" rel="noopener nofollow" title="gite" data-wpil-keyword-link="linked">gite</a> scolastiche senza pernottamento; d abbonamento trasporto pubblico; </p> <p> - <strong>spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo</strong>:</p> <p>a tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da Istituti privati;</p> <p>b tasse universitarie delle Università Private e Università Pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;</p> <p>c corsi di specializzazione e master;</p> <p>d gite scolastiche con pernottamento;</p> <p>e corsi di recupero e lezioni private;</p> <p>f alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;</p> <p> - <strong>spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo</strong>:</p> <p>a un corso per attività extrascolastica sportiva o di istruzione all’anno e relativi accessori;</p> <p>b pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/" target="blank" rel="noopener" title="genitore" data-wpil-keyword-link="linked">genitore</a> collocatario;</p> <p>c spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti con i medesimi;</p> <p>d spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordi; spese per la patente;</p> <p> - <strong>spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo</strong>:</p> <p>a corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all’anno;</p> <p>b spese di custodia baby sitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;</p> <p>c <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/viaggi" target="blank" rel="noopener nofollow" title="viaggi" data-wpil-keyword-link="linked">viaggi</a> e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;</p> <p>d centro ricreativo e gruppo estivo;</p> <p>e soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;</p> <p>f spese per l’acquisto di mezzi di locomozione;</p> <p> - <strong>spese medico-sanitarie</strong>: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori; altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.</p> <p>Per quanto concerne il criterio di suddivisione delle <strong>spese extra assegno</strong>, il<strong> Protocollo</strong> statuisce il normale principio di proporzionalità previsto dall’art. 155 c.c.; ne discende che dette spese possono essere ripartite tra i genitori in misura diversa tra di loro art. 6.</p> <p>Per evitare che il genitore collocatario debba anticipare per intero somme cospicue, il <strong>Protocollo</strong> suggerisce, per capitoli di spese superiori a 500,00 €, di indicare un termine precedente all’esborso, affinché i genitori possano mettere a disposizione la somma necessaria.</p> <p>Inoltre i conteggi dovranno essere effettuati con cadenza mensile; il genitore che anticipa le spese, è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all’altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborsi entro 15 giorni dalla richiesta art. 7. </p> <p>Merita inoltre essere segnalata l’ultima previsione contenuta nel Protocollo in esame secondo cui «il grave e reiterato inadempimento di un genitore verso l’altro nel rimborso delle spese straordinarie n.d.r. sarà valutato dal giudice al fine della rideterminazione dell’assegno mensile comprensivo anche delle spese straordinarie calcolate forfetariamente».</p> <p><a href="/professionisti/avvocati.1/studio-legale-biava.17">Avv. Marco Biava dello Studio Legale Biava</a></p> <p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/divorzio.jpg" alt="" width="900" height="675" /></p> <p> </p>