Ci si può separare restando a vivere sotto lo stesso tetto?
<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/casacondivisa.jpeg" alt="" width="900" height="600" /></p> <p>In questi tempi di crisi crearsi una nuova vita dopo <strong>la separazione</strong> può essere arduo, soprattutto dal punto di vista economico, a causa della quasi duplicazione delle spese a cui il nucleo familiare, oramai scisso, è destinato inesorabilmente ad andare incontro.</p> <p>Di qui l’idea di due coniugi comaschi, che da tempo vivevano come “<strong>separati in casa</strong>” di rivolgersi congiuntamente al Tribunale di Como per sentir pronunciare la loro <strong>separazione personale</strong> senza tuttavia interrompere la <strong>convivenza </strong>sotto lo stesso tetto. <strong>La coppia, infatti, motivava la propria scelta su basi prettamente economiche, consistenti nella necessità e volontà di utilizzare i propri risparmi per la crescita del figlio e l’assistenza sanitaria della moglie</strong>, ritenendo maggiormente sostenibile e conveniente continuare a usufruire della stessa casa congiuntamente, seppur dormendo in camere separate, sino a quando, in un incerto futuro, uno dei due avesse potuto permettersi di prendere un’altra abitazione in affitto.</p> <p>Il Tribunale, tuttavia, rigetta l’istanza d’omologa. A non convincere il giudicante sarebbero le seguenti considerazioni in fatto:</p> <ul> <li>la finalità assistenziale nei confronti del <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="figlio" data-wpil-keyword-link="linked">figlio</a> ben poteva essere soddisfatta vivendo in separate case, non essendo la situazione economica dei genitori tale da pregiudicare una sua crescita “dignitosa”, perdipiù in considerazione dei non irrilevanti risparmi che i genitori avevano già messo da parte per le sue future esigenze;</li> <li>le asserite necessità di <strong>assistenza sanitaria</strong> della <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/ho-tradito-mia-moglie/" target="blank" rel="noopener" title="moglie" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="97">moglie</a> apparivano generiche e prive di sostegno probatorio;</li> <li>i coniugi non avevano fissato un termine a questa forma ibrida di convivenza, limitandosi a far dipendere l’abbandono della casa da parte di uno dei due a un miglioramento delle loro condizioni economiche, improbabile essendo i due dipendenti;</li> </ul> <p>Ad avviso del <strong>Tribunale</strong>, inoltre, presupposto della separazione è proprio l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con la conseguenza che “…<em>l’ordinamento non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a soluzioni “ibride” che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch’essa uno di questi doveri e rappresenta la “cornice” in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale</em>”;</p> <p>Ad avviso del <em>Tribunale di <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/event?locationName=Como&province=Provincia+di+Como&provinceCode=CO®ion=Lombardia&address=Como&city=Como&category=experience&range=25" target="blank" rel="noopener nofollow" title="Como" data-wpil-keyword-link="linked">Como</a></em> dunque, se <em>“…è vero che in costanza di <strong>matrimonio</strong> tale dovere può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel <strong>superiore interesse della famiglia</strong>, per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da non escludere la comunione di vita interpersonale, ma ciò non autorizza a ritenere il contrario, cioè ad affermare la validità di un accordo con le conseguenze di legge della separazione volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le pa</em>rti”.</p> <p>Nell’ultima parte motiva emerge tuttavia una seconda ragione dagli aspetti ben più pratici: il rischio che, acconsentendo ad una separazione che prescinda dall’interruzione della convivenza, si facilitino “<em>operazioni elusive o accordi simulatori</em>”, a cui, aimè, assai spesso coppie ricorrono per opportunità e/o necessità al fine, soprattutto, di ottenere benefici fiscali.</p> <p>Avvocato Luigi Romano dello <a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/">Studio Martignetti – Romano </a></p> <p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/casaseparazione.jpeg" alt="" width="900" height="675" /></p>