Ci si può separare restando a vivere sotto lo stesso tetto?

<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/casacondivisa.jpeg" alt="" width="900" height="600" /></p> <p>In questi tempi di crisi crearsi una nuova vita dopo <strong>la separazione</strong> pu&ograve; essere arduo, soprattutto dal punto di vista economico, a causa della quasi duplicazione delle spese a cui il nucleo familiare, oramai scisso, &egrave; destinato inesorabilmente ad andare incontro.</p> <p>Di qui l&rsquo;idea di due coniugi comaschi, che da tempo vivevano come &ldquo;<strong>separati in casa</strong>&rdquo; di rivolgersi congiuntamente al Tribunale di Como per sentir pronunciare la loro <strong>separazione personale</strong> senza tuttavia interrompere la <strong>convivenza </strong>sotto lo stesso tetto. <strong>La coppia, infatti, motivava la propria scelta su basi prettamente economiche, consistenti nella necessit&agrave; e volont&agrave; di utilizzare i propri risparmi per la crescita del figlio e l&rsquo;assistenza sanitaria della moglie</strong>, ritenendo maggiormente sostenibile e conveniente continuare a usufruire della stessa casa congiuntamente, seppur dormendo in camere separate, sino a quando, in un incerto futuro, uno dei due avesse potuto permettersi di prendere un&rsquo;altra abitazione in affitto.</p> <p>Il Tribunale, tuttavia, rigetta l&rsquo;istanza d&rsquo;omologa. A non convincere il giudicante sarebbero le seguenti considerazioni in fatto:</p> <ul> <li>la finalit&agrave; assistenziale nei confronti del <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="figlio" data-wpil-keyword-link="linked">figlio</a> ben poteva essere soddisfatta vivendo in separate case, non essendo la situazione economica dei genitori tale da pregiudicare una sua crescita &ldquo;dignitosa&rdquo;, perdipi&ugrave; in considerazione dei non irrilevanti risparmi che i genitori avevano gi&agrave; messo da parte per le sue future esigenze;</li> <li>le asserite necessit&agrave; di <strong>assistenza sanitaria</strong> della <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/ho-tradito-mia-moglie/" target="blank" rel="noopener" title="moglie" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="97">moglie</a> apparivano generiche e prive di sostegno probatorio;</li> <li>i coniugi non avevano fissato un termine a questa forma ibrida di convivenza, limitandosi a far dipendere l&rsquo;abbandono della casa da parte di uno dei due a un miglioramento delle loro condizioni economiche, improbabile essendo i due dipendenti;</li> </ul> <p>Ad avviso del <strong>Tribunale</strong>, inoltre, presupposto della separazione &egrave; proprio l&rsquo;intollerabilit&agrave; della prosecuzione della convivenza, con la conseguenza che &ldquo;&hellip;<em>l&rsquo;ordinamento non pu&ograve; dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a soluzioni &ldquo;ibride&rdquo; che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch&rsquo;essa uno di questi doveri e rappresenta la &ldquo;cornice&rdquo; in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale</em>&rdquo;;</p> <p>Ad avviso del <em>Tribunale di <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/event?locationName=Como&province=Provincia+di+Como&provinceCode=CO&region=Lombardia&address=Como&city=Como&category=experience&range=25" target="blank" rel="noopener nofollow" title="Como" data-wpil-keyword-link="linked">Como</a></em> dunque, se <em>&ldquo;&hellip;&egrave; vero che in costanza di <strong>matrimonio</strong> tale dovere pu&ograve; essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel <strong>superiore interesse della famiglia</strong>, per ragioni di lavoro, studio ecc.. s&igrave; da non escludere la comunione di vita interpersonale, ma ci&ograve; non autorizza a ritenere il contrario, cio&egrave; ad affermare la validit&agrave; di un accordo con le conseguenze di legge della separazione volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le pa</em>rti&rdquo;.</p> <p>Nell&rsquo;ultima parte motiva emerge tuttavia una seconda ragione dagli aspetti ben pi&ugrave; pratici: il rischio che, acconsentendo ad una separazione che prescinda dall&rsquo;interruzione della convivenza, si facilitino &ldquo;<em>operazioni elusive o accordi simulatori</em>&rdquo;, a cui, aim&egrave;, assai spesso coppie ricorrono per opportunit&agrave; e/o necessit&agrave; al fine, soprattutto, di ottenere benefici fiscali.</p> <p>Avvocato Luigi Romano dello&nbsp;<a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/">Studio Martignetti &ndash; Romano&nbsp;</a></p> <p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/casaseparazione.jpeg" alt="" width="900" height="675" /></p>