Stalking: cos'è, come riconoscerlo
Lo stalking è un reato previsto dall’ art. 612 bis del codice penale
<p><img alt="" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/stalking.jpg" style="height:599px; width:900px" />Lo <strong>stalking</strong> dal verbo inglese “<em>to stalk”</em> che indica <em>l’avvicinarsi</em> e/o il <em>camminare furtivamente verso qualcuno o qualcosa </em>ed a tal fine utilizzato anche nel linguaggio della caccia per indicare il “<em>fare la posta o avvicinarsi di soppiatto alla preda</em>” è un reato previsto dall’ <strong>art. 612 bis</strong> del<strong> codice penale</strong> che <strong>punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</strong></p> <p>Il reato assicura sia una speciale prevenzione che una più grave punizione per tutti quei comportamenti c.d. “<em>persecutori</em>”, compiuti specialmente in ambito familiare e soprattutto <strong>nella fase pre/post separazione</strong>, che altrimenti non avrebbero avuto alcuna attenzione se non come meri atti di <em>molestia </em>o<em> minaccia</em> spesso difficilmente configurabili anche in ambito familiare e puniti con pene così lievi da non prendere atto dello specifico scopo di tutela della tranquillità personale e della serenità psicologica.</p> <p><strong>QUANDO SI CONFIGURA IL REATO? </strong></p> <p>Il reato comprende tutti quei <strong>comportamenti assillanti e/o ossessivi</strong> che inducono la vittima in uno <strong>stato di soggezione psicologica</strong>, creata dal petulante tentativo di un contatto personale e intrusivo nella vita altrui.</p> <p>La condotta materiale si identifica alternativamente in quella di <strong>minaccia</strong>, quale prospettazione di un male non dovuto ed ingiustificabile, o di molestia, quale comportamento invasivo e petulante della vita altrui, realizzate mediante la <strong>reiterazione</strong> di più comportamenti idonei ad alterare in modo fastidioso ed inopportuno la tranquillità di una persona.</p> <p>Assumono rilievo le condotte di minaccia e molestia reiterate, bastando al riguardo anche due soli episodi di molestia o minaccia ma pur sempre almeno due e non singoli o sporadici episodi causali.</p> <p>La <strong>condotta</strong> – affinché si possa parlare di <strong>stalking</strong> – deve determinare o avere determinato la realizzazione alternativa di tre tipologie di evento:</p> <ul> <li><strong>Cagionare un perdurante stato di ansia e di paura</strong> idoneo a destabilizzare la serenità e l’equilibrio psicologico della vittima;</li> <li><strong>Alterare le abitudini della vita</strong> altrui ovvero indurre la vittima a mutare per un apprezzabile lasso di tempo il proprio quotidiano per fuggire dal molestatore;</li> <li><strong>Generare nella vittima il timore per l’incolumità propria</strong> o di persone a questa legate, creando un timore che sia oggettivamente idoneo a recare turbamento alla vittima indipendentemente dall’opinione della medesima.</li> </ul> <p>Per tutelare il dilagante fenomeno criminoso all’interno dei contesti familiari il legislatore ha previsto espressamente un aumento della pena qualora il fatto sia commesso da un coniuge, <strong>anche separato o divorziato</strong>, o <strong>da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa</strong> ovvero se commesso con strumenti informatici o telematici o a danno di un minore.</p> <p><strong>QUALI SONO LE PROVE </strong></p> <p>Se agevole appare l’identificazione degli elementi necessari alla c<strong>onfigurabilità del reato</strong> non del tutto facile<strong> risulta essere per le vittime</strong> delle condotte persecutorie l’individuazione della prova degli atti subiti.</p> <p>Al fine di dimostrare la <strong>sussistenza del reato</strong> saranno necessari tutti quegli indizi di prova da cui sia possibile evincere non solo il comportamento dell’aggressore foto, Sms, indicazione di persone informate sui fatti etc. ma anche<strong> l’alterazione delle abitudini di vita e lo stato di soggezione della vittima </strong>documenti comprovanti il cambio di abitazione, esposti, denunce, richieste di aiuto etc..</p> <p>La prova o più propriamente la fonte di prova potrebbe essere <strong>rappresentata anche dalla sola dichiarazione della persona offesa</strong> ed in tal caso il giudice - e prima di questi anche il questore o le autorità di pubblica sicurezza - sarà chiamato a valutarla con profonda attenzione, non essendo necessario - si ricorda - comprovare lo stato psicologico come nei reati di lesione e non essendo sufficiente un riscontro attraverso una certificazione sanitaria. </p> <p><a href="http://studiolegalemagro.eu"> Avv. Igor Magro - specialista in diritto penale della famiglia </a></p> <p> </p>