ISEE: Quando il genitore non convivente è escluso dal nucleo familiare?

Il genitore non convivente è escluso dal nucleo ISEE dei figli solo se è sposato con altri, ha altri figli, versa un mantenimento disposto dal giudice o è stato privato della potestà.

Quando il genitore non convivente non rientra nell'ISEE?

In linea generale, per le prestazioni rivolte ai minorenni, il genitore non convivente e non coniugato fa parte del nucleo familiare del figlio come componente attratta. Tuttavia, viene escluso e non va inserito nell'ISEE minorenni solo se si verifica una delle seguenti condizioni: - È sposato con una persona diversa dall'altro genitore. - Ha figli con una persona diversa dall'altro genitore. - È tenuto a versare un assegno di mantenimento stabilito dall'autorità giudiziaria. - È stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare. - È stata accertata dalle amministrazioni competenti servizi sociali l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

La differenza tra ISEE ordinario e ISEE minorenni

Il calcolo dell'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni come l'iscrizione al nido o l'assegno unico segue regole particolari. Se i genitori sono separati legalmente, divorziati o non hanno mai convissuto, il genitore che non vive con il bambino viene solitamente considerato "componente attratta". Questo significa che i suoi redditi e patrimoni pesano sul calcolo finale, a meno che non cadano in una delle esclusioni sopra citate. Per approfondire come richiedere correttamente l'attestazione, consulta la nostra guida completa all'assegno unico/guide/assegno-unico-genitori-single-separati-guida-completa.

Il ruolo dell'assegno di mantenimento nell'esclusione

Se il genitore non convivente non rientra nei casi di esclusione perché ad esempio non versa il mantenimento stabilito da un giudice e non ha altri figli, deve essere inserito nell'ISEE. In questo caso, si dovrà indicare il suo codice fiscale nel quadro D della DSU per permettere all'INPS di calcolare la componente aggiuntiva. Se invece esiste un provvedimento del tribunale che obbliga il genitore al versamento del mantenimento, questo è sufficiente per escluderlo dal nucleo del minore. In tale scenario, il genitore non convivente è considerato un soggetto estraneo e non serve dichiarare i suoi redditi. Per dubbi sui termini tecnici, visita il nostro glossario sul nucleo familiare/glossario/nucleo-familiare-isee.

Estraneità certificata dai servizi sociali

In alcuni casi critici, è possibile ottenere l'esclusione del genitore non convivente se i servizi sociali certificano la totale estraneità affettiva ed economica. Questa è una procedura più complessa che richiede documentazione ufficiale e viene solitamente utilizzata in situazioni di totale assenza della figura genitoriale non convivente. Se ti trovi in questa situazione, ti consigliamo di leggere anche le nostre FAQ sull'ISEE per genitori separati/faq/isee-minorenni-genitori-separati-non-sposati.