ISEE genitori non sposati e non conviventi con figli minorenni: come funziona?
Guida completa al calcolo dell'ISEE per figli minorenni quando i genitori non sono sposati e vivono in case separate, con focus sul concetto di componente attratto ed eccezioni.
La risposta in breve
Per il calcolo dell'ISEE di un figlio minorenne di genitori non sposati e non conviventi, generalmente il genitore non convivente deve essere aggregato al nucleo familiare del figlio, pur avendo una residenza diversa. Questo accade perché, ai fini ISEE, per le prestazioni rivolte ai minorenni il genitore non convivente è considerato "componente attratto" o deve essere indicata la sua componente aggiuntiva, a meno che non ricorrano specifiche eccezioni di legge.
Come funziona l'ISEE Minorenni senza convivenza dei genitori
Quando i genitori non sono sposati e non convivono tra loro, la normativa ISEE DPCM 159/2013 prevede che per l'accesso a prestazioni agevolate rivolte ai figli come il bonus asilo nido, la mensa scolastica o l'assegno unico il nucleo familiare del minore sia integrato con la situazione economica del genitore non convivente. In pratica, il genitore che non vive con il figlio viene definito componente attratto nel nucleo del minore, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni: - È sposato con una persona diversa dall'altro genitore. - Ha figli con una persona diversa dall'altro genitore. - È tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento dei figli stabiliti dal giudice. - È stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento. - È stato accertato dalle autorità competenti l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Eccezioni e componente aggiuntiva
Se il genitore non convivente rientra in uno dei casi di "esclusione" citati sopra ad esempio è sposato con un'altra persona o ha altri figli, non viene "attratto" nel nucleo ma la sua posizione economica può comunque influenzare l'ISEE attraverso il calcolo della Componente Aggiuntiva. In questo caso, il genitore con cui il figlio risiede dovrà richiedere al genitore non convivente il suo numero di protocollo della DSU o i dati reddituali/patrimoniali per completare il quadro corretto. Se c'è un provvedimento del tribunale che stabilisce il mantenimento, tipicamente il genitore non convivente non viene aggregato, rendendo l'iter più semplice per il genitore collocatario.
Cosa fare concretamente?
Sbagliare la compilazione dell'ISEE può portare alla perdita di bonus importanti o a sanzioni. Ecco i passaggi consigliati: 1. Verifica il provvedimento del tribunale: Se esiste un accordo omologato sul mantenimento, controlla se basta l'ISEE ordinario. 2. Richiedi i dati: Se non sei in cattivi rapporti, chiedi all'altro genitore i dati necessari. 3. Rivolgiti a un CAF: Le regole sulle "attrazioni" sono complesse; un esperto può evitare errori nel quadro MB.2 della DSU. Per approfondire i termini tecnici, consulta il nostro /glossario/componente-attratto-isee o leggi la nostra /guide/isee-minorenni-genitori-separati.