Se la messa in mora non sortisce effetto, puoi rivolgerti a un avvocato per notificare un atto di precetto. Poiché la sentenza di separazione o l'omologa del divorzio costituiscono già un titolo esecutivo, l'atto di precetto intima il pagamento forzoso. Se il debito persiste, si può procedere al pignoramento (dello stipendio, del conto corrente o di beni mobili/immobili).
Ricorda che per le spese extra è spesso allegato ai tribunali un "Protocollo Famiglia" che specifica quali spese richiedono il preventivo accordo e quali no. Per maggiori dettagli sugli aspetti legali, leggi la nostra .