L'affido condiviso e la residenza dei figli

GenGle

Affidamento e organizzazione familiare

Spiegazione del concetto di affido condiviso e della distinzione tra responsabilità genitoriale e residenza fisica del minore dopo la separazione.

Definizione di Affido Condiviso e Residenza

L'**affido condiviso** è il regime giuridico ordinario in Italia secondo cui entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e partecipano alle decisioni fondamentali per la crescita, l'istruzione e la salute dei figli. La **residenza dei figli** (o collocamento) indica invece il luogo fisico in cui il minore abita abitualmente dopo la separazione o il divorzio.

Differenza tra affido e collocamento

Nel mondo dei genitori single, è fondamentale distinguere tra la titolarità dell'affidamento e la residenza anagrafica. Anche in presenza di un affido condiviso, il magistrato stabilisce solitamente una **residenza principale** presso uno dei due genitori (detto collocatario). Questo non diminuisce i poteri dell'altro genitore, ma serve a garantire una stabilità logistica al minore per la scuola e le attività quotidiane. Esiste anche la possibilità della residenza alternata, sebbene meno frequente nella prassi giudiziaria italiana.

Implicazioni pratiche per i genitori single

La determinazione della residenza è un punto cruciale negli accordi di separazione poiché influenza la gestione dei tempi di permanenza e, spesso, il calcolo dell'assegno di mantenimento. È importante ricordare che la residenza non conferisce una "proprietà" sul figlio, ma risponde esclusivamente al principio del superiore interesse del minore.