L'affido condiviso e la residenza dei figli
Spiegazione del concetto di affido condiviso e della distinzione tra responsabilità genitoriale e residenza fisica del minore dopo la separazione.
Definizione di Affido Condiviso e Residenza
L'affido condiviso è il regime giuridico ordinario in Italia secondo cui entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e partecipano alle decisioni fondamentali per la crescita, l'istruzione e la salute dei figli. La residenza dei figli o collocamento indica invece il luogo fisico in cui il minore abita abitualmente dopo la separazione o il divorzio.
Differenza tra affido e collocamento
Nel mondo dei genitori single, è fondamentale distinguere tra la titolarità dell'affidamento e la residenza anagrafica. Anche in presenza di un affido condiviso/glossario/affidamento-condiviso, il magistrato stabilisce solitamente una residenza principale presso uno dei due genitori detto collocatario. Questo non diminuisce i poteri dell'altro genitore, ma serve a garantire una stabilità logistica al minore per la scuola e le attività quotidiane. Esiste anche la possibilità della residenza alternata, sebbene meno frequente nella prassi giudiziaria italiana.
Implicazioni pratiche per i genitori single
La determinazione della residenza è un punto cruciale negli accordi di separazione poiché influenza la gestione dei tempi di permanenza e, spesso, il calcolo dell'assegno di mantenimento/glossario/assegno-mantenimento. È importante ricordare che la residenza non conferisce una "proprietà" sul figlio, ma risponde esclusivamente al principio del superiore interesse del minore.