1 Settembre 2018

Il reato di stalking – reato sentinella a salvaguardia delle persone e delle famiglie

Vota qui post

Il reato di stalking in Italia

Proteggiamo le Vittime e Comprendiamo le Leggi Riguardanti lo Stalking

Nel contesto legale italiano, il reato di stalking è preso molto seriamente. Questo comportamento dannoso e invasivo può avere gravi conseguenze sia per le vittime che per gli autori di tali atti. In questo articolo, esploreremo in dettaglio la legge italiana sullo stalking e come può essere affrontato legalmente.

Cos’è lo Stalking?

Lo stalking è una serie di comportamenti ripetuti e indesiderati, come minacce, molestie, sorveglianza costante e altre azioni disturbanti, rivolte verso un individuo. Questi comportamenti sono progettati per instillare paura e ansia nella vittima, causando disagio emotivo e spesso interferendo con la loro vita quotidiana.

Leggi Italiane sullo Stalking

In Italia, lo stalking è un reato grave punibile per legge. Secondo l’articolo 612 bis del Codice Penale italiano, chiunque perseguita un’altra persona in modo contumace e reiterato, mettendo in atto comportamenti idonei a procurare un fondato timore per la propria incolumità o per l’incolumità dei propri congiunti, è soggetto a punizioni severe.

Proteggere le Vittime di Stalking

Le vittime di stalking in Italia hanno diritti legali e protezioni a loro disposizione. È essenziale che le vittime di stalking denuncino immediatamente tali comportamenti alle autorità competenti. La denuncia è fondamentale per avviare un’indagine e proteggere la vittima.

Conseguenze Legalmente Vincolanti per gli Stalker

Gli autori di stalking possono affrontare conseguenze legali significative. Oltre alle pene detentive, possono essere soggetti a ordinanze restrittive, che impediscono loro di avvicinarsi alla vittima o di comunicare con lei. La violazione di tali ordini può comportare ulteriori sanzioni legali.

Come Affrontare una Situazione di Stalking

Se sospetti di essere vittima di stalking o conosci qualcuno che potrebbe esserlo, è fondamentale agire prontamente. Ecco alcune azioni da intraprendere:

  1. Denuncia alle Autorità: Rivolgiti alla polizia e denuncia immediatamente l’incidente. Fornisci loro tutte le prove disponibili.
  2. Cerca Supporto Psicologico: Affrontare lo stalking può essere traumatico. Cerca supporto da uno psicologo o da un counselor per aiutarti a gestire lo stress e l’ansia.
  3. Consulenza Legale: Parla con un avvocato specializzato in diritto penale o in diritto della famiglia per capire i tuoi diritti e le opzioni legali disponibili.
  4. Mantieni Registrazioni Dettagliate: Tieni un registro dettagliato di tutti gli incidenti di stalking, compresi luogo, data, ora e descrizione dell’evento. Questo può essere utile come prova in tribunale.
Il reato di stalking
Il reato di stalking

Il reato di stalking o meglio di “Atti Persecutori”, previsto dall’art. 612 bis del codice penale è stato inserito nel nostro ordinamento dal D.L. 11/2009 onde colmare una lacuna normativa evidenziata per anni dalle autorità requirenti e dalle associazioni di categoria poste a tutela delle vittime di aggressione, la cui assenza non permetteva alle autorità preposte alcun intervento per contrastare in modo adeguato un dilagante fenomeno criminoso.

L’introduzione del reato ha assicurato sia una speciale prevenzione che una più grave punizione per tutti quei comportamenti che altrimenti non avrebbero avuto alcuna attenzione se non come meri atti di molestia e/o minaccia spesso difficilmente configurabili anche in ambito familiare e puniti con pene così lievi da lasciare agli ex coniugi il libero arbitrio a condotte anche ritorsive, senza peraltro prendere atto del vero bene e dello specifico scopo tutelato consistente nella tranquillità personale, individuale o psichica, e nella serenità psicologica.

Il reato, prendendo finalmente atto di un contesto comportamentale più ampio da difendere, è stato posto tra i delitti contro la persona onde tutelare l’ampio spettro del dilagante fenomeno criminoso.

La norma punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa con termine di presentazione di sei mesi ovvero di ufficio se il fatto è commesso contro un minore o persona con disabilità.

STRUMENTI PREVENTIVI ED ALTERNATIVI DI TUTELA

Il Legislatore non si è limitato a introdurre il reato di stalking ma ha anche previsto a sostegno delle vittime degli atti persecutori una serie di strumenti preventivi ed alternativi quali la previsione di centri antiviolenza, ove le vittime potranno recarsi per ogni necessità, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l’ammonimento da parte del questore.

  • MISURA CAUTELARE

Il rischio che il decorso del tempo possa pregiudicare il raggiungimento della tutela della vittima ha imposto, infatti, la previsione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa secondo cui il giudice prescrive al molestatore di non avvicinarsi a determinati luoghi che siano frequentati dalla vittima ovvero di mantenere dalla stessa una determinata distanza e, in casi  gravi, di non avvicinarsi a luoghi che siano frequentati dai prossimi congiunti della medesima o da persona con questa convivente o comunque legata da rapporto affettivo.

  • AMMONIMENTO

Ancor più importante è l’istituto dell’ammonimento quale strumento che prevede, nel caso in cui la vittima non intenda proporre querela, di avvertire le forze di pubblica sicurezza e di richiedere al questore, con formale istanza, un provvedimento nei confronti dello stesso persecutore.

Con lo scopo di assicurare un intervento pubblico il questore, assunte le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ammonisce oralmente il molestatore per il tramite della forza di pubblica sicurezza invitandolo a tenere comportamenti non persecutori ed avvertendolo che qualora dovesse perseverare nei comportamenti ammoniti non attenendosi all’ammonimento, il reato di cui all’art. 612 bis c.p. diverrà procedibile di ufficio senza necessità di querela ed il molestatore potrà essere arrestato in flagranza.

Avv. Magro – specialista in diritto penale della famiglia

condividi questo contenuto
Il delitto è punibile a querela della persona offesa con termine di presentazione di sei mesi ovvero di ufficio se il fatto è commesso contro un minore o persona con disabilità.
condividi questo contenuto
Articoli correlati
3 Giugno 2022
Incidenti a scuola: di chi è la responsabilità?
19 Ottobre 2023
 L’Importanza del Tempo di Qualità nella Vita dei Genitori Single