1 Settembre 2018

Il reato di stalking: chi è il molestatore?

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Nel mondo digitale odierno, il reato di stalking è un problema serio e diffuso. Noi, esperti legali, vogliamo fornire una guida esaustiva su come identificare il molestatore e affrontare le conseguenze legali legate a questo reato grave. Nel contesto italiano, è essenziale comprendere chi è il molestatore e come proteggere sé stessi o gli altri da situazioni di stalking. In questo articolo, esamineremo i dettagli del reato di stalking e le vie legali per affrontare questa minaccia.

Definizione Legale di Stalking in Italia

Il reato di stalking, secondo l’articolo 612-bis del Codice Penale italiano, è definito come la condotta di chi minaccia o perseguita una persona in modo continuativo e molestoso, creando un timore per la propria sicurezza o per quella di un familiare o di una persona cara. Questo comportamento può manifestarsi attraverso azioni online o offline, come messaggi minacciosi, pedinamenti fisici o diffusione non consensuale di informazioni personali.

Identificazione del Molestatore

Per identificare il molestatore, è essenziale raccogliere prove tangibili. In caso di stalking online, è possibile tracciare l’origine dei messaggi attraverso indagini informatiche. In situazioni offline, le testimonianze di testimoni oculari o registrazioni video possono essere cruciali. Collaborare con le forze dell’ordine e consulenti legali specializzati può facilitare questo processo.

Denuncia alle Autorità Competenti

Se si è vittime di stalking, è fondamentale sporgere denuncia alle autorità competenti. Questo passo iniziale avvia il processo legale per proteggere te stesso o chiunque sia coinvolto nella situazione. La denuncia dovrebbe essere dettagliata e supportata da prove concrete.

Ordine di Protezione

Un ordine di protezione è un’importante misura legale per proteggere le vittime di stalking. Esso impone al molestatore di mantenere una distanza sicura dalla vittima e di astenersi dal contatto. Violare questo ordine può comportare gravi conseguenze legali per il molestatore.

Azioni Penali

In caso di stalking, è possibile intraprendere azioni penali contro il molestatore. Queste azioni possono portare a condanne detentive, multe o servizi sociali obbligatori, a seconda della gravità del reato e delle circostanze.

Il reato di stalking ovvero di Atti Persecutori previsto dall’art. 612 bis del codice penale, punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

L’introduzione del reato ha assicurato sia una speciale prevenzione che una più grave punizione per tutti quei comportamenti c.d. “persecutori” che inducono la vittima in uno stato di soggezione psicologica creata dal molestatore.

Le condotte devono essere specifiche giacché il reato presuppone peculiarità che devono essere necessariamente conosciute sia dai singoli individui che dalle autorità preposte onde imporre alle forze di pubblica sicurezza di intervenire con solerzia ovvero di evitare di attribuire ad altri comportamenti di rilevanza penale inesistenti.

Sebbene l’ordinamento abbia preso finalmente atto della necessità di perseguire condotte delittuose un tempo non oggetto di attenzione appare ancora oggi necessario intervenire sul piano pratico/fattuale ed affinché si possa configurare il reato di stalking ed approntare una adeguata tutela per tutte le vittime è necessario valutare sia il comportamento dell’agente sia ogni singola condotta di minaccia, ricorrendo quanto prima alle autorità preposte.

CHI E’ IL MOLESTATORE?

Al fine di individuare la sussistenza del reato risulterà essenziale valutare preliminarmente chi sia l’autore della condotta procedendo ad un esame della figura del presunto molestatore e dei suoi atteggiamenti.

Tra gli autori del reato, infatti, si possono annoverare non solo i semplici predatori o i conquistatori assillanti, a cui si aggiungono i corteggiatori repressi (i cui comportamenti degenerano perché incapaci e privi di una relazione) ed i desiderosi di affetto (per avere attenzione).

Anche i c.d. risentiti che spesso sono proprio gli ex coniugi che hanno perso una causa di separazione con addebito e/o gli ex partner che vogliono vendicarsi di un torto subito, o addirittura i respinti che non accettano la fine di una relazione, per non parlare anche delle ormai dilaganti figure materne che non accettano l’affidamento condiviso poiché morbosamente legate ai propri figli in nome di un principio di maternità che si presume superiore rispetto a quello di paternità ovvero dei padri sconfitti e privati di ogni bene.

il molestatore
il molestatore

QUALI CONDOTTE CONFIGURANO IL REATO DI STALKING?

Non si deve commettere l’errore di configurare ogni singolo atto di avvicinamento come comportamenti persecutori giacché il reato di stalking si configurerà solamente qualora siano state poste in essere condotte idonee a creare uno stato di ansia e di paura, generare timore per la propria incolumità o modificare le proprie abitudini di vita.

EFFETTI DI UNA ERRATA VALUTAZIONE E DOVERE DELLA AUTORITA’ PREPOSTE

L’abuso di un insensato ricorso alla figura dello stalking in casi in cui successivamente il reato si è rivelato assente ovvero le pretestuose richieste di intervento delle forze di pubblica sicurezza avanzate dai coniugi nelle fasi antecedenti una separazione per mere rivalità di potestà genitoriali, ha favorito il crearsi di precedenti irrilevanti che hanno indotto i soggetti preposti a non dare la doverosa attenzione a condotte che poi si sono tramutate in efferati delitti.

D’altro canto, ed in modo assai più incisivo, non possiamo e non dobbiamo dimenticare che proprio molti degli efferati delitti che arricchiscono oggi la cronaca nera potevano essere evitati se le vittime avessero opportunamente manifestato alle autorità preposte l’accaduto e/o se queste ultime avessero posto in essere con solerzia quelle attività previste dal legislatore.

Se le autorità preposte hanno l’obbligo di esercitare la propria azione a tutela delle vittime provvedendo, anche a fronte di un mero esposto e prima che esso si tramuti in una denuncia-querela, alla valutazione dei casi concreti ed all’accertamento dei fatti onde porre in essere tutti gli strumenti di tutela previsti dalla legge, le vittime hanno il potere/dovere di manifestare immediatamente le condotte subite.

Non vi è alcun dubbio che il legislatore abbia approntato, almeno in materia di tutela delle vittime di comportamenti aggressivi, una pluralità di istituti tesi a salvaguardare quanto più possibile la società dal dilagante fenomeno criminoso, ma se non è possibile per questi entrare nel merito della malsana evoluzione sociale che vede, soprattutto nell’ambito delle separazioni.

Tra i suoi protagonisti uomini privi di carattere all’eterna ricerca della figura materna e donne cresciute troppo in fretta, è plausibile da un lato richiedere alle autorità preposte ed alle forze di pubblica sicurezza un intervento maggiore e più approfondito e dall’altro consigliare agli ex coniugi e/o agli ex partner non solo di mantenere un comportamento adeguato.

Spesso accettando le decisioni delle autorità giudiziarie ma anche di valutare attentamente le condotte eventualmente subite richiedendo quanto prima il supporto delle forze di pubblica sicurezza, poiché, purtroppo, per molti la storia cammina ancora sulle gambe degli uomini.

Avv. Magro – specialista in diritto penale della famiglia

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