3 Settembre 2018

Rientro a scuola: caos vaccini

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Manca poco all’avvio del nuovo anno scolastico e inevitabilmente si ripropone, per genitori e dirigenza scolastica, il problema dell’accesso per l’utenza che non risulta in regola con il piano di vaccinazione obbligatorio stabilito dal decreto legge del 7 giugno 2017 n.73. Nonostante le varie polemiche suscitate e le recenti proposte di modifica della legge, è bene eliminare immediatamente ogni dubbio: attualmente le vaccinazioni sono obbligatorie, e gratuite, per tutti i minori da zero a sedici anni.Pertanto l’accesso a scuola è consentito solo ed esclusivamente all’utenza che è in regola col programma vaccinale, salvo casi particolari tassativamente previsti dalla legge.

E chi non è in regola con le vaccinazioni? La legge prevede che in questi casi è consentito l’accesso a scuola all’utenza che possa dimostrare di essere in attesa del completamento del programma di vaccinazione (è l’AUSL locale che rilascia la dichiarazione), oppure si può ricorrere all’autocertificazione. Si badi bene che l’autocertificazione è comunque soggetta a riscontri dai ompetenti uffici AUSL territoriali e in caso di false dichiarazioni, di cui è esponsabile solo il dichiarante e non la dirigenza scolastica, si incorre in evere sanzioni di legge.
Che succede se il genitore rifiuta di vaccinare il proprio figlio? La violazione del disposto di legge oltre a prevedere severe sanzioni mministrative può arrivare a comportare anche la temporanea sospensione della responsabilità genitoriale, così da consentire l’attuazione del programma sanitario.

Generalmente è l’azienda sanitaria che effettua la segnalazione al tribunale dei minorenni, dopo aver convocato i genitori, naturali o affidatari, o i tutori del minore presso i propri uffici ed aver fornito loro ogni più utile indicazione sulle vaccinazioni da eseguire sollecitandone l’effettuazione. Il tribunale dei minori, valutati i fatti e le circostanze, può arrivare a sospendere la responsabilità genitoriale ai sensi e per gli effetti dell’art.333 codice civile che stabilisce testualmente che “quando la condotta di uno o entrambe i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art.330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti…

Il genitore che quindi non intende far eseguire il programma obbligatorio di vaccinazioni potrebbe addirittura vedersi limitata la sua autorità genitoriale limitatamente al solo ambito medico sanitario fintanto che non venga eseguito il trattamento sanitario in questione.
Lo stesso art.333, secondo comma, c.c. specifica tuttavia che, salvo non vi siano ulteriori e più gravi ragioni, le limitazioni alla responsabilità genitoriale adottate in casi del genere sono sempre modificabili e pertanto il genitore refrattario all’osservanza della legge, potrà essere pienamente rimesso nel pieno della sua autorità una volta avviata e/o concluso il programma delle vaccinazioni previste ex lege.

Che succede se solo uno dei genitori non concorda con l’esecuzione dell’obbligo di legge? L’altro genitore può adire il giudice competente per ottenere il provvedimento in tal senso più idoneo.
Il legislatore ha stabilito che se al momento della proposizione della domanda diretta all’adozione di un provvedimento di cui all’argomento in oggetto è in corso il giudizio di separazione o divorzio, competente a decidere sulla limitazione temporanea della responsabilità genitoriale non è più il tribunale dei minori, ma il giudice davanti al quale è in corso il giudizio di separazione o divorzio.

A prescindere dalla personale opinione che ogni genitore può avere riguardo il trattamento sanitario in questione, val la pena segnalare che l’OMS (organizzazione Mondiale della Sanità) ha diffusamente confermato la sua approvazione al programma vaccinale adottato dall’Italia e da ogni paese culturalmente avanzato, spiegando e garantendo che:

1) I vaccini sono sicuri ed efficaci: ogni vaccino prima di essere approvato è rigorosamente testato.

2) I vaccini prevengono malattie mortali (difterite, morbillo parotite etc) ed immunizzano meglio dalle infezioni naturali, che vengono contratte in forma più lieve rispetto al soggetto non adeguatamente immunizzato.

3) La somministrazione contemporanea di più vaccini non danneggia in alcun modo la salute ed il sistema immunitario del bambino, anzi ne diminuisce il disagio (diversamente avrebbe una iniezione per ogni singola malattia da immunizzare) e fa risparmiare tempo e denaro.

Nonostante le pronunce sull’argomento siano ancora numericamente poche, l’orientamento giuridico è decisamente unanime nell’imporre l’esecuzione del programma di vaccinazioni stabilite dal ministero della salute.
La legge, salvo i casi di incompatibilità sanitaria conclamata e/o medicalmente accertata, si fida della scienza medica e pertanto, nel prioritario interesse alla salute del minore è favorevole alla pratica di vaccinazione secondo quanto statuito dal testo di legge.

Avv. Maria Pia Sacco

 

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Vaccini: tutto quello che c'è da sapere
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