L’eventuale formazione di una nuova famiglia da parte dell’ex coniuge è una questione che spesso suscita domande e preoccupazioni in caso di separazione o divorzio. Molte persone si chiedono se l’ex coniuge perda il diritto all’assegno in queste circostanze.
In questa breve introduzione, esamineremo come la presenza di una nuova famiglia possa influire sul diritto all’assegno unico in Italia. È importante notare che la risposta a questa domanda dipenderà da diversi fattori e verrà valutata caso per caso dalle autorità competenti.
Nell’era moderna, la famiglia assume forme e dinamiche sempre più varie, e questo include la realtà dei genitori separati. Uno degli aspetti importanti di questa situazione è il diritto all’assegno unico, che può avere un impatto significativo sulla vita di genitori e figli. In questo articolo, esploreremo cos’è l’assegno unico e perché è importante per i genitori separati in Italia.
Che cos’è l’assegno unico?
L’assegno unico è un sostegno economico fornito dallo Stato ai genitori separati per aiutarli a sostenere i propri figli. È un aspetto essenziale del sistema di assistenza sociale italiano e ha lo scopo di garantire che i bambini ricevano il sostegno di cui hanno bisogno, indipendentemente dallo stato civile dei loro genitori.
Chi ha diritto all’assegno unico?
- Genitori Separati: L’assegno unico è disponibile per i genitori che sono separati o divorziati e che hanno figli a carico.
- Figli a Carico: I figli a carico devono essere di età inferiore ai 18 anni o, in alcuni casi, possono continuare a ricevere l’assegno fino ai 21 anni se sono ancora studenti.
- Reddito Familiare: Il diritto all’assegno unico dipende anche dal reddito familiare. I genitori con redditi più bassi ricevono un importo maggiore.
L’ex coniuge ha una nuova famiglia? Perde il diritto all’assegno
No, il fatto che l’ex coniuge abbia una nuova famiglia di per sé non comporta la perdita automatica del diritto all’assegno. Il diritto all’assegno unico è basato principalmente sulla situazione economica dei genitori separati e sulla loro capacità di contribuire al sostegno dei figli.
La presenza di una nuova famiglia può influenzare il reddito dell’ex coniuge, ma la decisione finale sul diritto all’assegno e sull’importo dipenderà dalla valutazione delle autorità competenti, che terranno conto di vari fattori, inclusi i redditi e le responsabilità finanziarie dell’ex coniuge. Pertanto, è importante consultare un avvocato o un esperto legale per comprendere appieno come la situazione specifica possa influire sul diritto all’assegno.
Perché è importante per i genitori separati?
Sostegno finanziario
Per i genitori separati, l’assegno unico è spesso una fonte essenziale di sostegno finanziario. La separazione può comportare una riduzione del reddito familiare, e questo sostegno aiuta a coprire le spese necessarie per i bambini, come cibo, abbigliamento e istruzione.
Equità per i figli
L’assegno unico mira a garantire che i bambini non subiscano conseguenze economiche a causa della separazione dei loro genitori. Garantisce che i figli abbiano accesso a un tenore di vita simile a quello che avevano prima della separazione.
Come richiedere l’assegno unico?
La procedura per richiedere l’assegno unico è relativamente semplice:
- Raccogliere documenti: Raccogliere tutti i documenti necessari, compresi i certificati di nascita dei figli e i documenti relativi al reddito.
- Compilare la domanda: Compilare il modulo di domanda per l’assegno unico e allegare tutti i documenti richiesti.
- Presentare la domanda: Consegnare la domanda presso l’ufficio competente o online attraverso il sito web delle autorità locali.
- Attendi la valutazione: Dopo aver presentato la domanda, le autorità la valuteranno e determineranno se hai diritto all’assegno unico e l’importo che ti spetta.
Il diritto all’assegno unico è un elemento cruciale per i genitori separati in Italia. Fornisce sostegno finanziario e contribuisce a garantire l’equità per i figli. Se sei un genitore separato e ritieni di essere idoneo, non esitare a presentare una domanda per assicurarti che i tuoi figli ricevano il supporto di cui hanno bisogno.
Domande frequenti (FAQs)
Posso richiedere l’assegno unico se sono separato ma non divorziato? Sì, la separazione legale è sufficiente per essere idonei a richiedere l’assegno unico.
Qual è la differenza tra assegno unico e assegno di mantenimento? L’assegno unico è un sostegno fornito dallo Stato, mentre l’assegno di mantenimento è un accordo privato tra i genitori separati.
Cosa succede se il mio reddito cambia dopo aver ricevuto l’assegno unico? È importante informare le autorità competenti di qualsiasi cambiamento nel reddito, poiché questo potrebbe influire sull’importo dell’assegno.
Posso richiedere l’assegno unico se ho figli da un’altra relazione? Sì, è possibile richiedere l’assegno unico anche se hai figli da diverse relazioni.
Quanto tempo impiega solitamente il processo di valutazione della domanda? Il tempo di valutazione può variare, ma di solito, dovresti ricevere una risposta entro alcune settimane dalla presentazione della domanda.
Con sentenza n°32871 del 3 dicembre 2018, depositata in data 19 dicembre 2018, la I^ sezione della Corte di Cassazione è tornata nuovamente a chiarire le conseguenze della creazione di una nuova famiglia sul diritto del coniuge separato e/o divorziato all’assegno di mantenimento.
Il caso in esame
In accoglimento dell’appello promosso da un marito avverso la sentenza di separazione, con cui il giudice di prime cure aveva riconosciuto all’ex moglie il diritto a percepire un assegno separatizio, la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n°26/2015, revocava il predetto assegno di mantenimento:
- ritenendo comprovata instaurazione di una famiglia di fatto da parte dell’appellata;
- ritenendo applicabile al caso di specie la giurisprudenza di legittimità formatasi in punto di assegno divorzile.
Avverso la predetta sentenza ricorreva per cassazione la moglie, denunciando, con unico motivo, la “violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” ritenendo che la Corte territoriale avrebbe errato:
- nel qualificare quale convivenza more uxorio la sua nuova relazione, nonostante l’assenza dei caratteri di stabilità della predetta;
- nel non “…aver accertato e valutato se, dalla nuova convivenza, la ricorrente ritraesse benefici economici idonei a giustificare la diminuzione dell’assegno o, addirittura, la sua revoca”.
La decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte, investita della questione, respinge tuttavia il ricorso, alla stregua della seguente condivisibile motivazione:
- partendo dalla disciplina normativa relativa al divorzio, gli Ermellini evidenziano come l’art. 5, comma 10, L. div. preveda espressamente che “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”;
- la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla celebre sentenza n°6855/15 ha poi esteso la causa estintiva di cui all’art. 5, co. 10, l. div. anche all’ipotesi in cui l’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile abbia costituito una nuova famiglia, ancorché non fondata sul matrimonio, affermando il seguente principio di diritto: “L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo” (in senso conforme anche Cass., sez. V-1^, ordinanza n°2466 del 2016);
- recentemente la Suprema Corte, con la recente sentenza n°16982/2018, ha enunciato il seguente analogo principio in punto di assegno separatizio: “In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi “more uxorio” siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce “in melius” sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati”. (Cass. civ., sez. I^, sentenza n. 16982 del 27 giugno 2018).
La Corte, ribadendo il succitato principio, fornisce altresì i seguenti opportuni chiarimenti:
- “Il fondamento della cessazione dell’obbligo di contribuzione deve esser individuato, per quel che riguarda il divorzio ma anche la separazione personale, nel principio di autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia”;
- come nel divorzio, “anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla “risoluzione del rapporto coniugale” (per quanto – come si è già detto – il suo esito si renda assai probabile) si opera una rottura tra il preesistente “tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale” ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale”.
La Suprema Corte, da ultimo, enuncia il seguente ulteriore principio di diritto: “Anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla “risoluzione del rapporto coniugale” (assai più che probabile) si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno”.